Novità Superbonus, gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate
Dalle regole sulla cessione del credito alla proroga per le unifamiliari
Novità Superbonus, ecco gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate. Si va dalle nuove regole sulla cessione del credito alla proroga a settembre per gli interventi sulle “unifamiliari”. Così come dal divieto di cessioni parziali del credito alla necessità del CCNL in edilizia per i lavori che accedono all’agevolazione. Queste sono contenute nella Guida “Superbonus 110%” aggiornata dall’Agenzia delle Entrate a giugno 2022. Il vademecum disponibile on line sul sito dell’Agenzia ripercorre la disciplina dell’agevolazione potenziata, confermando gli orientamenti e i chiarimenti già contenuti nella Circolare 19/E/22.
Novità Superbonus, gli ultimi aggiornamenti
In particolare, la Guida fa il punto sulla disciplina complessiva del 110%, includendo le recenti novità introdotte dal DL 50/2022, attualmente in fase di conversione alla Camera. Pertanto, viene ricordata la proroga al 30 settembre 2022 del termine, prima fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di villette unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori per poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022, con la precisazione che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%.
Viene, inoltre, fatto il punto sui limiti alla cessione del credito riepilogando i possibili passaggi del credito ammessi, dopo la comunicazione della prima cessione. A tal riguardo, si ricorda che la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo, è stata più volte modificata in chiave anti-frode, prima con il cosiddetto Sostegni-Ter poi con il Decreto Energia e attualmente con il Decreto Aiuti, in fase di conversione.
Che cosa cambia ancora
In base a queste modifiche il credito d’imposta generato da interventi agevolati dai bonus “edilizi”, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una sola volta a soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
Dal 1° maggio è concessa, inoltre, la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere, in ogni momento, il credito derivante dai bonus edilizi ai propri correntisti professionali privati, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.