si può fare

Demolizione e ricostruzione con il Superbonus

Il Decreto Semplificazioni fa rientrare questi lavori fra le ristrutturazioni edilizie anche se riedificati con sagoma diversa

Demolizione e ricostruzione con il Superbonus
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Demolizione e ricostruzione con il Superbonus, si può fare! Alla domanda «In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Superbonus?» l’Agenzia delle Entrate risponde in modo sintetico ma chiaro: «Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio». Che cosa significa? La maxi-agevolazione sarà riconosciuta anche per interventi di questo tipo, rispettando ovviamente le eventuali innovazioni utili per adeguarsi alla normativa antisismica. Le regole sono le stesse. Miglioramento di due classi energetiche oppure ottenimento della classe più alta disponibile, da certificare mediante doppio APE (Attestato di Prestazione Energetica, prima e dopo l’intervento). Attenzione, dopo il Decreto Semplificazioni demolizione e ricostruzione rientrano nelle ristrutturazioni edilizie anche nel caso in cui si parli di edifici di diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche.

Demolizione e ricostruzione

Molto semplicemente vuol dire che abbattendo il vecchio edificio e ricostruendone uno nuovo con caratteristiche diverse ma con innovazioni volte a migliorarne l’efficienza energetica, tali lavori non saranno considerati nuova costruzione ma ristrutturazione edilizia. E quindi meritevoli del Superbonus 110%, nel caso in cui siano rispettati tutti i suoi vincoli di applicazione. Per «caratteristiche diverse» si intende anche l’aumento della volumetria dell’edificio, nei casi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici del comune di riferimento. Perché tutto questo? L’obiettivo è favorire la «rigenerazione urbana», ossia il cosiddetto «urban renewal», programma di riqualificazione territoriale inteso come risposta al degrado urbano, già messo in pratica in alcune città italiane.

Solo un’eccezione

L’unica eccezione riguarda le zone omogenee A (centri storici), ovvero agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. In questo caso demolizione e ricostruzione saranno consentite esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e riqualificazione, di competenza comunale. E in ogni caso l’ampliamento della casistica della ristrutturazione edilizia descritto in precedenza non riguarda gli edifici di queste zone, per cui permangono i limiti di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

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