Agevolazioni risparmio energetico 2018

L’Agenzia delle Entrate e ENEA spiegano le variazioni introdotte con la legge di bilancio

Agevolazioni risparmio energetico 2018
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Agevolazioni risparmio energetico 2018. Con l’arrivo del nuovo anno sono cambiate alcune «regole» per le ormai tanto celebri detrazioni fiscali. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi), per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Agevolazioni risparmio energetico 2018

La nuova legge di bilancio emanata lo scorso 27 dicembre e pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre ha sì prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. Introducendo però dei distinguo. Come ricordano infatti i siti dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA (ossia l’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive d’infissi e di schermature solari. Anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto scende al 50%.

Chi è escluso

Mentre sono esclusi dalle agevolazioni risparmio energetico 2018 gli interventi di sostituzione di impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto. In ultimo va ricordato che anche l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, godranno della detrazione al 50% e non più a 65%. Attenzione, in generale si sta parlando di spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2018.


Quando l’aliquota è confermata al 65%

Restano ovviamente parecchi i casi in cui l’aliquota è stata confermata al 65%. Si tratta degli interventi di coibentazione dell’involucro opaco, dell’installazione di pompe di calore, dei sistemi di building automation. Ma anche dei collettori solari per produzione di acqua calda, degli scaldacqua a pompa di calore, di generatori ibridi (cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro), di generatori d’aria a condensazione. Inoltre sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro. Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale. Inerenti alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il bonus caldaie

Un focus a parte se lo merita il cosiddetto «bonus caldaie». La detrazione resta del 65% per chi sostituirà il suo vecchio impianto di riscaldamento con una caldaia ad alta efficienza energetica. Oltre ai già citati generatori di aria calda «a condensazione», ecco dunque le caldaie a condensazione di classe A.  Integrate con pompe di calore e le caldaie di classe A o superiore alle quali sono applicati sistemi di termoregolazione. L’obiettivo del Governo sembra piuttosto chiaro. Ossia premiare i comportamenti virtuosi, incentivare chi sceglie sistemi di riscaldamento d’eccellenza, capaci di un ampio risparmio energetico e di limitare l’inquinamento nei centri urbani.

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