Dpcm: testo integrale

Il premier Conte e i dettagli della Fase 2: le misure fino al 18 maggio (Dpcm integrale)

Sì alle cerimonie funebri e alla ristorazione, ma solo d'asporto. Se la curva risalirà, vi saranno nuovi lockdown circoscritti.

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Torna a parlare agli italiani il premier Giuseppe Conte. Questa sera, domenica 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio di nuovo protagonista di una diretta, l'ennesima dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Questa volta è la cosiddetta Fase 2 al centro dell'attesissimo discorso alla nazione, naturalmente con tutti i dettagli relativi al quando, al come, ma anche al chi. Previsto un allentamento a scaglioni del blocco che finora ha significativamente permesso di contenere il propagarsi del Covid-19.

Il discorso alla nazione del premier Conte

Lo dico subito chiaramente, il rischio che il contagio ritorni c’è: è fondamentale rispettare le distanze di sicurezza. L’Italia deve evitare che il contagio si diffonda, quindi, lo ripeto, bisogna rispettare le distanze di sicurezza, almeno un metro, anche nelle relazioni coi parenti. Gli esperti ci dicono che 1 contagio su 4 avviene nelle relazioni familiari.

Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo perché accada è rispettare la distanza sociale: non ammalarci, perché altrimenti la curva risalirà fuori controllo. Porterebbe a nuovi morti e a danni irreversibili per la nostra economia.

Se ami l’Italia, mantieni le distanze!

Il compito del Governo: vigilare

Anche il Governo avrà un compito specifico, dovrà vigilare perché la curva non risalga. Dobbiamo anche essere pronti a intervenire in modo tempestivo qualora l'andamento epidemiologico dovesse diventare critico.

E’ una prova ancora molto dura, di mesi. Possiamo prendercela con chiunque oppure scacciare la rabbia e pensare a cosa fare: dipende da noi, dal compito che ciascuno di noi si sentirà di svolgere.

Nelle prossime settimane gettiamo le basi della ripartenza del Paese: rimboccandosi le maniche.

Il Governo farà la sua parte, ci aspetta una stagione intensa di riforme per cambiare le cose che non vanno da tempo: è l’occasione giusta.

Io e la squadra dei ministri non ci tiriamo indietro, continueremo a batterci in europa e in Italia.

Questo Piano parte dal 4 maggio, è ben strutturato, pensato e articolato e deve essere da voi maturato con largo anticipo. Ringrazio la squadra di esperti e scienziati coordinata dal professor Colao e il Comitato tecnico scientifico.

Mascherine a prezzo calmierato

Un passaggio importante: convivremo col virus e dovremo adottare i dispositivi di protezione individuale, pertanto ho già sollecitato il commissario Arcuri al fine di calmierare i prezzi di mercato delle mascherine.

Avremo un prezzo giusto ed equo per remunerare le imprese e c’è l’impegno di eliminare iva su questi prodotti. Il prezzo sarà di 0.50 euro per le mascherine chirurgiche.

Europa e recovery fund

Dall’ultimo Consiglio europeo è emerso il recovery fund: la reazione a questa emergenza deve essere rapida e coraggiosa. E’ stato fatto un lavoro di squadra con vari Paesi europei. Ma è innegabile che se l’Italia non avesse posto con forza queste condizioni già allo scorso Consiglio di marzo, non avremmo ottenuto questo risultato storico, dobbiamo essere tutti orgogliosi. Se non avessimo dato una prova di carattere, non ce l’avremmo fatta. E’ comunque un passo in avanti, ora andiamo a traguardo: tradurre il principio politico in conferma in termini di lavoro tecnico, ovvero riempire di consistenza economica questo strumento, bilanciare bene ed evitare che si crei più debito per Paesi già indebitati come l'Italia.

Nuove misure di sostegno economico

Stiamo poi lavorando a nuove misure economiche, molti di voi sono ancora insoddisfatti, ne siamo consapevoli.

Ma tra gennaio e marzo l’Inps ha raccolto 100mila domande in più a livello di reddito di cittadinanza, 78mila domande sul bonus baby sitting, 238 mila congedi parentali, 3 milioni e mezzo di bonus da 600 euro per le partite Iva.

Alcuni attendono ancora e mi scuso per i ritardi (anche per la cassa integrazione in deroga), ma stiamo parlando di 11mila domande, una situazione senza precedenti (che l’Inps trattava solitamente in 5 anni).

Alcune regioni devono ancora adottare decreti per l’avviamento della cassa integrazione, alcuni parzialmente: attendiamo di completare per dar modo all’Inps di erogare.

Le imprese e il turismo: presto "Decreto sblocca Paese"

Questo Paese non riparte se non puntiamo sulle imprese. I prossimi giorni saranno molto intensi: col nuovo decreto abbiamo più fondi per autonomi e categorie fragili (ad esempio colf e badanti). Per chi ha avuto il bonus da 600 euro sperimentiamo il rinnovo con un semplice clic.

Più aiuti alle imprese, previsto un sostegno poderoso, anche a fondo perduto, oltre al taglio del costo delle bollette.

Turismo: non lasceremo gli operatori da soli, valgono il 13/15% del Pil.

Oltre al decreto economico stiamo preparando in parallelo anche un “Decreto sblocca Paese”: ci stanno guardando a livello internazionale, diciamolo con orgoglio, per le misure prese finora: anche di questo decreto ci stanno già ora chiedendo copia in anticipo, l’Italia è ammirata anche nella ripresa.

Il nuovo Dpcm spiegato dal premier

Sarà valido dal 4 maggio fino al 18 maggio.

Spostamento fra regioni e autocertificazione

Si conferma il distanziamento, gli spostamenti saranno consentiti all’interno della propria regione per comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità e salute.

Saranno consentiti però spostamenti mirati per far visita a congiunti: siamo consapevoli che molte famiglie sono rimaste separate, ma tutto questo sarà possibile nel rispetto delle distanze e con l’adozione delle mascherine e col divieto di assembramento. No a party privati e ritrovi di famiglia.

All’interno delle regioni spostamenti consentiti, tra regioni solo per esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.

L'autocertificazione resterà fino al 18 maggio, soprattutto per non innescare un effetto psicologico da "liberi tutti".

Subito a casa con 37 e mezzo di febbre

Introduciamo poi una regola più stringente per chi ha sintomi: sopra i 37 gradi e mezzo le persone devono tassativamente rimanere a casa e avvertire il medico curante.

Divieto assoluto d'assembramento

Divieto assoluto di assembramenti pubblici, ma anche privati per giovani e adulti. il sindaco può anche disporre la chiusura temporanea di specifiche aree nel rispetto di tali vincoli.

Sì ai parchi pubblici e sport, ma...

Sì all’accesso ai parchi pubblici, ma con rigoroso rispetto delle distanze, in più vi saranno misure per contingentare gli ingressi.

Sport: sin qui possibile nei pressi dell'abitazione, ora ci si potrà allontanare, ma attenzione, rispettando la distanza di almeno due metri se attività sportiva, un metro se attività motoria.

Sì alle cerimonie funebri

Consentite dal 4 maggio le cerimonie funebri. Ha addolorato tutti aver assistito a tanti decessi senza neppure un ultimo gesto di raccoglimento. Quindi sì, ma con solo congiunti fino a un massimo di 15 persone, con funzione preferibilmente all'aperto, con mascherine e distanziamento sociale.

Ristorazione, ma solo d'asporto

Sì dal 4 maggio anche alla ristorazione ma solo per l’asporto: non si pensi che si possano fare assembramenti davanti al ristorante, si entra uno alla volta e il consumo deve avvenire a casa o in ufficio.

Attività produttive in ripartenza

Svolta anticipata: dal 4 maggio tutta la manifattura, l’edilizia e il commercio all’ingrosso funzionale a manifattura e costruzioni.

Il presupposto è che tutte le aziende rispettano i protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro (ne abbiamo sottoscritto un altro il 24 aprile ancor più meticoloso: ringrazio le parti sociali). Imprese cominciate a recuperare il protocollo e adeguatevi, intanto.

Trasporti: sì, nel rispetto assoluto delle prescrizioni.

Se la curva risale, nuovi lockdown circoscritti

Ci avviamo ad allentare il lockdown, ma attenzione, perché vogliamo tenere la situazione sotto controllo: ci sarà un meccanismo di collaborazione con le regioni, ancora più integrato: dovranno fornire ogni giorno l’andamento della curva epidemiologica e relativa adeguatezza del sistema sanitario. Con tutti questi dati il Comitato tecnico potrà elaborare soluzioni: a tre giorni dal 4 maggio il ministro della Salute indicherà soglie-sentinella sulla base di questi parametri.

Se si verificheranno situazioni critiche, chiuderemo il rubinetto anche in zone circoscritte territorialmente, perché non possiamo permetterci che la situazione sfugga di mano.

Ci assumiamo il rischio della riapertura, ma con tutte le precauzioni.

Altre anticipazioni

Il 18 maggio riaprirà il commercio al dettaglio, ma anche musei, mostre e biblioteche e anche gli allenamenti delle squadre sportive (quelli individuali dal 4).

Il primo giugno è la data in cui vorremmo riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici e massaggi.

Si tratta di un programma differito a tappe, come vedete.

A giorni ci esprimeremo anche sugli stabilimenti balneari, per consentire adeguata programmazione per la stagione balneare.

Scuole chiuse fino a fine anno

Ragionevolmente le scuole resteranno chiuse fino a fine anno scolastico: è molto complicato far convivere il diritto all’istruzione con il diritto alla salute, anche perché c’è il rischio elevatissimo di scatenare un nuovo innalzamento delle curve di contagio, in questa fase (secondo gli esperti avverrebbe già nel giro di una o due settimane dalla riapertura dei plessi).

Le novità principali del Dpcm 26 Aprile 2020

(sintesi a cura dello studio Corno di Lissone, Monza e Brianza)

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (vedi a seguire), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto pre- dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto pre- dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  • a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
  • jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

1. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

2. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

3. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

4. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

5. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

6. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

7. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

8. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

9. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

10. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Art. 10 Disposizioni Finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ALLEGATO 1

 

ALLEGATO 1 Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità non sospese APERTE DAL APERTE SINO AL
Ipermercati 23-mar-20 17-mag-20
Supermercati 23-mar-20 17-mag-20
Discount di alimentari 23-mar-20 17-mag-20
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 23-mar-20 17-mag-20
Farmacie 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 23-mar-20 17-mag-20
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 23-mar-20 17-mag-20
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di libri 23-mar-20 17-mag-20
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati 23-mar-20 17-mag-20

ALLEGATO 2

 

ALLEGATO 2 Attività inerenti servizi alla persona eccezionalmente non sospese APERTE DAL APERTE SINO AL
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 23-mar-20 17-mag-20
Attività delle lavanderie industriali 23-mar-20 17-mag-20
Altre lavanderie, tintorie 23-mar-20 17-mag-20
Servizi di pompe funebri e attività connesse 23-mar-20 17-mag-20

ALLEGATO 3: Attività produttive industriali e commerciali eccezionalmente non sospese

 

CODICE ATECO ATECO fino al nuovo DPCM attività propedeutiche alla riapertura APERTE DAL APERTE SINO AL
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 23-mar-20 17-mag-20
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 14-apr-20 17-mag-20
3 Pesca e acquacoltura 23-mar-20 17-mag-20
5 Estrazione di carbone 23-mar-20 17-mag-20
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 23-mar-20 17-mag-20
10 Industrie alimentari 23-mar-20 17-mag-20
11 Industria delle bevande 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 23-mar-20 17-mag-20
13.95
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
16
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
14-apr-20 17-mag-20
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno 23-mar-20 17-mag-20
17
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24; esclusi dal 26 marzo 2020, v. sotto)
23-mar-20 17-mag-20
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 23-mar-20 17-mag-20
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 23-mar-20 17-mag-20
20
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60; esclusi dal 26 marzo 2020, v. sotto)
23-mar-20 17-mag-20
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 23-mar-20 17-mag-20
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02; esclusi dal 26 marzo 2020, v. sotto)
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
23.13 Fabbricazione di vetro cavo 26-mar-20 17-mag-20
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
25.21
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
26-mar-20 17-mag-20
25.73.1
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
14-apr-20 17-mag-20
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 26-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 14-apr-20 17-mag-20
26.6
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
23-mar-20 17-mag-20
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche 14-apr-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27.1
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
23-mar-20 17-mag-20
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 26-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
28.29.30
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
26-mar-20 17-mag-20
28.95.00
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
23-mar-20 17-mag-20
28.96
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 23-mar-20 17-mag-20
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 23-mar-20 17-mag-20
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 23-mar-20 17-mag-20
33
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17; esclusi dal 26 marzo 2020)
23-mar-20 17-mag-20
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 23-mar-20 17-mag-20
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 23-mar-20 17-mag-20
37 Gestione delle reti fognarie 23-mar-20 17-mag-20
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 23-mar-20 17-mag-20
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
42
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10; esclusi dal 26 marzo 2020, v. sotto)
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
43.2
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 23-mar-20 17-mag-20
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 23-mar-20 17-mag-20
45.4
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 23-mar-20 17-mag-20
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 23-mar-20 17-mag-20
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 23-mar-20 17-mag-20
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 14-apr-20 17-mag-20
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 23-mar-20 17-mag-20
46.61
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
23-mar-20 17-mag-20
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 23-mar-20 17-mag-20
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 14-apr-20 17-mag-20
46.96.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 23-mar-20 17-mag-20
46.71
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
23-mar-20 17-mag-20
46.75.01
Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
14-apr-20 17-mag-20
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 23-mar-20 17-mag-20
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 23-mar-20 17-mag-20
51 Trasporto aereo 23-mar-20 17-mag-20
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 23-mar-20 17-mag-20
53 Servizi postali e attività di corriere 23-mar-20 17-mag-20
55.1 Alberghi e strutture simili 23-mar-20 17-mag-20
55.90.20
Attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
27-apr-20 29-apr-20
J (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione 23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
K (DA 64 A 66) Attività finanziarie e assicurative 23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
69 Attività legali e contabili 23-mar-20 17-mag-20
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 23-mar-20 17-mag-20
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 23-mar-20 17-mag-20
72 Ricerca scientifica e sviluppo 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 23-mar-20 17-mag-20
75 Servizi veterinari 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
78.2* Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)* 26-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
80.1 Servizi di vigilanza privata 23-mar-20 17-mag-20
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 23-mar-20 17-mag-20
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 23-mar-20 17-mag-20
81.3
Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
14-apr-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
82.20* Attività dei call center* 23-mar-20 17-mag-20
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 23-mar-20 17-mag-20
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 23-mar-20 17-mag-20
82.99.99* Altri servizi di sostegno alle imprese* 26-mar-20 17-mag-20
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 23-mar-20 17-mag-20
85 Istruzione 23-mar-20 17-mag-20
86 Assistenza sanitaria 23-mar-20 17-mag-20
87 Servizi di assistenza sociale residenziale 23-mar-20 17-mag-20
88 Assistenza sociale non residenziale 23-mar-20 17-mag-20
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 23-mar-20 17-mag-20
27-apr-20 4-mag-20 17-mag-20
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 23-mar-20 17-mag-20
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 23-mar-20 17-mag-20
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 23-mar-20 17-mag-20
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 23-mar-20 17-mag-20
97
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
23-mar-20 17-mag-20
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 14-apr-20 17-mag-20
NOTE
78.2
Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli all. 1-2 dpcm 11.3.20 e di cui all’all. 1 dpcm 22.3.20, come modificato dal d.m. MISE 25.3.20
26-mar-20 17-mag-20
82.20
Limitatamente alla attività di call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo
26-mar-20 17-mag-20
82.20
I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli all. 1-2 dpcm 11.3.20 e di cui all’all. 1 dpcm 22.3.20, come modificato dal d.m. MISE 25.3.20
26-mar-20 17-mag-20
82.99.99 Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti 26-mar-20 17-mag-20

Il testo integrale del Dpcm 26 aprile 2020

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