Ecobonus e Sismabonus al 110%: scheda completa con tutti gli interventi compresi
Chi può beneficiarne, come funziona a livello fiscale? Quali lavori risultano compresi? Tempistiche e modalità per sfruttare al meglio questa occasione.
Si parla molto del superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, che consente di detrarre il 110% delle spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per fronteggiare interventi antisismici e di efficientamento energetico degli edifici.
La domanda che tutti si pongono è: quali sono nel concreto i lavori che posso realizzare per fruire di quest'agevolazione? Vediamo tutti i punti nel dettaglio.
GUARDA IL NOSTRO TUTORIAL:
Cinque quote annuali
La detrazione del 110 per cento va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Le norme relative al bonus del 110 per cento sono contenute negli articoli 119 e 121 del Dl Rilancio, entrato in vigore il 19 maggio.
I 3 capisaldi della maxi detrazione
Ecco quali sono gli interventi che potranno avvalersi del superbonus al 110%.
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Altri interventi di efficientamento energetico
Altre tipologie di intervento possono godere della detrazione al 110 per cento: si tratta di quei lavori di efficientamento energetico attualmente agevolabili che possono beneficiare della super-aliquota se effettuati congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento sopra citate.
Sia le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus, sia gli interventi "gemellati", accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l'edificio un salto di due classi energetiche oppure il raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape).
Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica auto elettriche
La detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche per l'installazione, sugli edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. Per l'ingresso nel super-bonus, l'installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno dei tre interventi di riqualificazione energetica agevolabili autonomamente con l'aliquota al 110 per cento o di miglioramento sismico agevolabili sempre al 110 per cento.
Detrazione al 110% anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico. Il bonus del 110 per cento spetta anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Sismabonus al 110 per cento
Attivata anche la detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi che attualmente godono della detrazione per interventi di miglioramento sismico con aliquote del 50, 70, 80 per cento e aliquote maggiorate del 75 e 85 per cento riservate ai condomìni.
Chi può fruire del superbonus?
a) condomini;
b) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
E le seconde case?
Il testo parla chiaro:
Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Sconto e credito d'imposta cedibile
I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono optare per queste soluzioni:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.