gratifica ridotta

Come calcolare la tredicesima 2021 se siete rimasti in cassa integrazione

Anche nel 2021 molte aziende hanno fatto ricorso alla Cig. E gli effetti si vedranno anche sulla busta paga "supplementare".

Come calcolare la tredicesima 2021 se siete rimasti in cassa integrazione
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Molte aziende negli ultimi mesi, a causa della pandemia, hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. Una situazione che influirà anche sulla tredicesima mensilità in arrivo in questi giorni. E per non avere sorprese nella busta vi spieghiamo come si calcola la tredicesima se si è in cassa integrazione.

Come si calcola la tredicesima in cassa integrazione

La tredicesima mensilità risentirà delle riduzioni dello stipendio a seguito del ricorso alla cassa integrazione. E a seconda del trattamento integrativo ricevuto, anche la gratifica natalizia sarà ridotta. E in alcuni casi sarà pari a zero.

L'importo della tredicesima, infatti, viene calcolato sulla base degli stipendi percepiti durante l'anno. Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione lorda percepita ogni mese (in quantità differenti a seconda del contratto applicato).  E - inevitabilmente - chi è in cassa integrazione ha lavorato meno ore e dunque ha percepito uno stipendio più basso.

I conteggi: la cassa a zero ore

Per calcolare l'ammontare della tredicesima bisogna distinguere fra le varie situazioni: in primis se abbiamo affrontato la cassa integrazione a orario ridotto o a zero ore.  In quest'ultimo caso, l’unico importo percepito è  l’integrazione salariale dell’Inps, ovvero l’80% dello stipendio. Una somma che includerà anche la tredicesima che, per questo, non produrrà alcun rateo nei mesi a zero ore. Alla fine dell’anno, andranno quindi sottratti i mesi in Cassa integrazione senza percepire stipendio.

La cassa a orario ridotto

Nel caso della Cig a orario ridotto, il lavoratore matura la tredicesima solo per le ore effettivamente lavorate, in cui riceve retribuzione dal datore di lavoro.

Anche in questo caso, per le ore in Cig, è prevista l’integrazione salariale dell’Inpsdell’80 per cento dello stipendio, ma la somma ricevuta non incide sul calcolo della tredicesima.

 Come fare il calcolo

Il calcolo specifico della tredicesima è stabilito dai singoli contratti collettivi di lavoro. Generalmente, dipende dalla retribuzione globale di fatto percepita durante l’anno di riferimento, in base all’importo degli elementi fissi dello stipendio.  Il valore della tredicesima di solito è un dodicesimo del totale percepito in un anno, perché ogni mese viene accantonata una rata di importo pari a un dodicesimo dello stipendio mensile (a meno di accordi differenti a seconda del contratto).

Vediamo ora due esempi pratici, in modo da chiarire il punto per tutti.

  1. A) CIG a zero ore: l’indennità che viene corrisposta dall’INPS o dagli altri enti preposti è comprensiva anche della quota di retribuzione relativa alla tredicesima mensilità per tutte le ore in cui il lavoratore è posto in CIG. Dunque non è prevista la maturazione di alcun rateo di retribuzione differita.
  2. B) CIG a orario ridotto: nel caso in cui cassa integrazione comporti solo una riduzione dell’orario di lavoro, in tali periodi maturano due quote di tredicesima:
    1. quella relativa alle ore effettivamente prestate e a quelle di eventuali assenze tutelate (malattia, infortunio, ecc.);
    2. quella riferita alle ore non lavorate che, per effetto della riduzione d’orario, beneficia della parziale integrazione salariale.In questo caso il datore di lavoro dovrà:
    - verificare l’importo spettante al lavoratore calcolato all’80% della retribuzione e raffrontarlo con i massimali previsti ogni anno per legge dall’INPS;
    - calcolare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di GIG o CIGS, che restano a carico dell’INPS;
    - se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, dovrà essere corrisposto il massimale orario per ogni ora di intervento di CIG/CIGS, non essendoci spazio per l’integrazione salariale relativa alle mensilità aggiuntive.
    - se il massimale non viene raggiunto, oltre alla quota calcolata, andrà corrisposta anche una parte delle mensilità aggiuntive fino al limite del massimale stabilito.

 

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