Per anni, prima di firmare un atto che usciva dall’ordinario, la domanda che si ponevano molti dirigenti e funzionari pubblici era sempre la stessa: “e se poi qualcuno la contesta come colpa grave?”. Non era una preoccupazione astratta: fino al 31 dicembre 2025 il sistema si è retto sul cosiddetto scudo erariale, la deroga temporanea introdotta nel 2020 per l’emergenza Covid e prorogata di anno in anno perché la “paura della firma” non si è mai risolta da sola. Con la Legge 01/2026 (Legge 7 gennaio 2026, n. 1), in vigore dal 22 gennaio, quella fase transitoria si chiude e lascia il posto a una riforma strutturale della responsabilità erariale. Per chi ricopre incarichi con margini di discrezionalità, capire cosa cambia — e valutare di conseguenza anche una soluzione di assicurazione per dipendenti pubblici — oggi conta più che continuare a rincorrere pareri precauzionali.
Colpa grave: da concetto elastico a fattispecie tipizzate
La riforma riscrive l’art. 1 della legge 20/1994 e restringe la colpa grave a tre ipotesi: violazione manifesta di norme di diritto, travisamento dei fatti, affermazioni in palese contrasto con gli atti del procedimento. È invece esclusa quando il dipendente ha agito seguendo un orientamento giurisprudenziale prevalente, un parere reso da un’autorità competente o un atto già passato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. In pratica: un dirigente che adotta un provvedimento coerente con un parere ufficiale, o con un atto già vistato, oggi si muove su un terreno diverso rispetto a due anni fa. La norma vale anche per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, non solo per i fatti futuri — un dettaglio che sta già incidendo sulle strategie difensive in corso davanti alla Corte dei conti.
Un perimetro più chiaro, non ancora definitivo
Restano margini di interpretazione, a partire dalla stessa nozione di “violazione manifesta”. E non è un caso che proprio sul tetto al risarcimento introdotto dalla riforma la Corte dei conti abbia sollevato, nella primavera del 2026, una questione di legittimità costituzionale: la riforma è già pienamente operativa, ma alcuni suoi punti restano oggetto di contenzioso. Per il dipendente pubblico questo si traduce in un dato semplice da tenere a mente: le regole sono più prevedibili di prima, ma la quota di rischio individuale che nessuna norma può azzerare del tutto resta comunque presente.
Decidere prima, non decidere di meno
Il cambiamento reale non è l’assenza di responsabilità, ma la possibilità di distinguere in anticipo un errore di valutazione fisiologico da una condotta effettivamente rilevante. Questo consente di concentrare le energie sulla qualità della decisione — istruttoria solida, motivazione puntuale, rispetto dei tempi — invece che sulla ricerca di coperture procedurali che rallentano tutto senza ridurre davvero il rischio. È proprio sulla parte di rischio residua, quella legata alle circostanze impreviste di un procedimento complesso, che una tutela patrimoniale dedicata può intervenire in modo complementare, secondo le condizioni, i massimali e le esclusioni della singola polizza.