Nuova Sabatini e iperammortamento 2026: cumulabilità ammessa, ma con corretta determinazione della base agevolabile
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 consente il coordinamento tra la Nuova Sabatini e il reintrodotto iperammortamento, a condizione che il cumulo tra le due agevolazioni non determini una duplicazione del beneficio pubblico sulle medesime quote di costo e non comporti il superamento del costo complessivamente sostenuto dall’impresa.
In tale prospettiva, il principio operativo da seguire è quello della determinazione della base agevolabile dell’iperammortamento al netto del contributo riconosciuto nell’ambito della Nuova Sabatini. Ne consegue che, qualora un investimento in beni strumentali sia assistito dal contributo Sabatini, la maggiorazione fiscale prevista per l’iperammortamento non dovrà essere calcolata sull’intero costo storico del bene, bensì sul costo residuo effettivamente rimasto a carico dell’impresa.
La questione assume particolare rilievo a seguito della reintroduzione dell’iperammortamento da parte della Legge di Bilancio 2026, poiché molte imprese potrebbero effettuare investimenti agevolabili che rientrano contemporaneamente nell’ambito applicativo della Nuova Sabatini e della maggiorazione fiscale prevista per i beni tecnologicamente avanzati.
Il quadro normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto lo strumento dell’iperammortamento, disciplinato dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025. La misura riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente rilevante ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo le condizioni e i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento.
L’iperammortamento, nella sua struttura, non rappresenta un contributo diretto erogato all’impresa, ma un beneficio fiscale che si manifesta attraverso l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto del bene. Tale incremento consente all’impresa di dedurre maggiori quote di ammortamento, o maggiori quote riferite ai canoni di leasing, riducendo così il reddito imponibile.
La reintroduzione della misura pone tuttavia un problema di coordinamento con altre agevolazioni riconosciute sui medesimi investimenti, tra cui assume particolare importanza la Nuova Sabatini.
La Nuova Sabatini: natura e finalità dell’agevolazione
La Nuova Sabatini, introdotta dall’articolo 2 del Decreto-legge n. 69/2013, è una misura finalizzata a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese in beni strumentali.
L’agevolazione opera in relazione a finanziamenti bancari, finanziamenti concessi da intermediari finanziari o operazioni di leasing destinati all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali d’impresa, hardware, software e tecnologie digitali.
Il beneficio si sostanzia in un contributo pubblico correlato all’investimento effettuato. Si tratta, quindi, di un’agevolazione finanziaria che incide sul costo dell’investimento attraverso il riconoscimento di un contributo parametrato al finanziamento o al leasing stipulato dall’impresa.
A differenza dell’iperammortamento, la Nuova Sabatini non opera mediante una maggiorazione fiscale del costo del bene, ma attraverso un contributo che riduce, direttamente o indirettamente, l’onere economico dell’investimento sostenuto dall’impresa.
La diversa natura delle due agevolazioni
Il coordinamento tra Nuova Sabatini e iperammortamento deve essere esaminato partendo dalla diversa natura delle due misure.
La Nuova Sabatini è un’agevolazione di carattere finanziario-contributivo. Essa si collega all’ottenimento di un finanziamento o di un leasing e si traduce nel riconoscimento di un contributo pubblico correlato all’investimento.
L’iperammortamento, invece, è un’agevolazione fiscale. Esso non comporta l’erogazione di somme all’impresa, ma consente di assumere, ai fini fiscali, un costo maggiorato rispetto a quello ordinario. Il vantaggio per il contribuente si realizza attraverso una maggiore deduzione fiscale distribuita lungo il periodo di ammortamento del bene o di deduzione dei canoni di leasing.
Questa diversità strutturale consente di affermare che, in linea generale, le due misure non sono tra loro incompatibili. Esse operano infatti su piani differenti: la prima sostiene finanziariamente l’investimento, la seconda incide sulla determinazione del reddito imponibile.
Tuttavia, la compatibilità non significa cumulabilità illimitata. Il cumulo deve essere gestito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e unionale in materia di aiuti di Stato, nonché del principio generale del divieto di doppio finanziamento.
Il principio del divieto di doppio finanziamento
Il punto centrale della disciplina è rappresentato dal divieto di doppio finanziamento. Tale principio impone che una medesima quota di costo non possa essere coperta o agevolata più volte attraverso benefici pubblici differenti, quando ciò determini una sovrapposizione del vantaggio economico.
In altri termini, l’impresa può fruire di più agevolazioni riferite allo stesso investimento, ma non può ottenere benefici pubblici che, sommati tra loro, vadano a finanziare la stessa componente di costo in misura eccedente rispetto al costo effettivamente sostenuto.
Il cumulo è quindi ammesso soltanto quando i diversi benefici si coordinano correttamente e non conducono:
- alla copertura delle medesime quote di costo;
- al superamento del costo complessivo sostenuto dall’impresa;
- al superamento dell’intensità massima o dell’importo massimo di aiuto eventualmente applicabile.
Questo principio assume rilievo particolare nel rapporto tra Nuova Sabatini e iperammortamento, perché il contributo Sabatini incide sul costo economico dell’investimento, mentre l’iperammortamento prende come riferimento il costo fiscalmente rilevante del bene.
La clausola di cumulabilità dell’iperammortamento
La disciplina dell’iperammortamento reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026 ammette la possibilità di cumulare la misura con altre agevolazioni riguardanti gli stessi costi, purché siano rispettati i limiti previsti dalla normativa applicabile.
La cumulabilità non deve dunque essere intesa come automatica applicazione di entrambe le agevolazioni sull’intero costo storico del bene. Al contrario, l’impresa è tenuta a verificare che il concorso dei benefici non determini una duplicazione dell’aiuto sulla stessa quota di investimento.
Ne deriva che il problema principale non riguarda tanto la possibilità astratta di cumulare le due misure, quanto la corretta individuazione della base di calcolo dell’iperammortamento in presenza del contributo Sabatini.
La questione può essere sintetizzata nei seguenti termini: se un bene costa 150.000 euro e l’impresa riceve un contributo Nuova Sabatini di 18.000 euro, l’iperammortamento deve essere calcolato su 150.000 euro oppure sul costo netto di 132.000 euro?
La soluzione coerente con il divieto di doppio finanziamento è la seconda: la maggiorazione fiscale deve essere applicata sul costo del bene al netto del contributo riconosciuto.
L’orientamento del MIMIT sulla cumulabilità della Nuova Sabatini
L’impostazione secondo cui la Nuova Sabatini può essere cumulata con altre misure agevolative trova conferma nell’orientamento espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le indicazioni ministeriali chiariscono che la Nuova Sabatini è cumulabile con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, anche se in tutto o in parte coincidenti, a condizione che il cumulo non determini il superamento dell’intensità massima o dell’importo massimo di aiuto previsto dalla disciplina comunitaria applicabile.
Questo chiarimento è rilevante perché esclude una incompatibilità assoluta tra la Nuova Sabatini e altre agevolazioni sugli stessi investimenti. Tuttavia, conferma anche che la cumulabilità deve essere verificata concretamente, caso per caso, tenendo conto dell’effetto complessivo dei benefici riconosciuti all’impresa.
Il contributo Sabatini, quindi, non impedisce di per sé l’accesso all’iperammortamento. Tuttavia, il beneficio fiscale deve essere calcolato in modo da non agevolare nuovamente la quota di costo già coperta o sostenuta dal contributo.
Il corretto coordinamento tra Nuova Sabatini e iperammortamento
In presenza di un investimento agevolato con la Nuova Sabatini, l’impresa potrà accedere anche all’iperammortamento, ma dovrà procedere a una corretta sterilizzazione del contributo rispetto alla base di calcolo della maggiorazione fiscale.
Il procedimento logico da seguire è il seguente:
- individuare il costo storico del bene agevolabile;
- determinare l’importo del contributo Nuova Sabatini riconosciuto sul medesimo investimento;
- sottrarre il contributo dal costo del bene;
- assumere il costo netto così determinato come base di calcolo dell’iperammortamento;
- applicare la percentuale di maggiorazione prevista dalla disciplina dell’iperammortamento esclusivamente su tale base netta.
Questo metodo consente di evitare che la maggiorazione fiscale venga applicata anche sulla parte di investimento già assistita dal contributo Sabatini.
La logica sottostante è chiara: l’iperammortamento deve incidere soltanto sulla quota di costo effettivamente rimasta a carico dell’impresa. Qualora, invece, la maggiorazione fosse calcolata sull’intero costo storico del bene, l’impresa otterrebbe un vantaggio fiscale anche sulla parte di costo già agevolata dalla Nuova Sabatini, con possibile violazione del divieto di doppio finanziamento.
La determinazione della base agevolabile netta
La base agevolabile dell’iperammortamento deve quindi essere determinata assumendo il costo del bene al netto del contributo Sabatini.
Il costo storico rappresenta il valore iniziale dell’investimento sostenuto dall’impresa per l’acquisizione del bene. Tuttavia, nel momento in cui una parte di tale costo è assistita da un contributo pubblico, occorre verificare se tale contributo riduca la quota di investimento effettivamente rimasta a carico dell’impresa ai fini della successiva applicazione di ulteriori agevolazioni.
Nel caso di cumulo tra Nuova Sabatini e iperammortamento, il contributo Sabatini deve essere scomputato dal costo di acquisizione del bene proprio al fine di evitare che la maggiorazione fiscale si applichi anche alla quota già oggetto di sostegno pubblico.
La base agevolabile netta rappresenta dunque il valore residuo dell’investimento su cui può essere legittimamente calcolata la maggiorazione fiscale.
Esempio pratico
Si consideri il caso di un’impresa che effettui un investimento in un bene agevolabile per un importo pari a 150.000 euro.
Con riferimento allo stesso investimento, l’impresa beneficia di un contributo Nuova Sabatini pari a 18.000 euro.
Il costo storico del bene è quindi pari a:
150.000 euro
Tuttavia, poiché l’impresa riceve un contributo pubblico pari a:
18.000 euro
la base agevolabile dell’iperammortamento dovrà essere determinata sottraendo tale contributo dal costo storico del bene:
150.000 euro – 18.000 euro = 132.000 euro
La base netta su cui applicare la maggiorazione dell’iperammortamento è dunque pari a:
132.000 euro
Supponendo che la maggiorazione prevista sia pari al 180%, l’importo della maggiorazione fiscale sarà calcolato come segue:
132.000 euro × 180% = 237.600 euro
L’importo di 237.600 euro rappresenta la maggiorazione extracontabile fiscalmente deducibile.
Il valore fiscalmente rilevante complessivo ai fini dell’iperammortamento sarà quindi dato dalla somma tra il costo netto assunto a base dell’agevolazione e la maggiorazione fiscale:
132.000 euro + 237.600 euro = 369.600 euro
Questo è il valore fiscale complessivamente rilevante in applicazione dell’iperammortamento, determinato nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
L’ipotesi non corretta: calcolo sull’intero costo storico
Diversamente, se l’impresa applicasse la maggiorazione del 180% sull’intero costo storico del bene, pari a 150.000 euro, la maggiorazione fiscale sarebbe pari a:
150.000 euro × 180% = 270.000 euro
Il valore fiscale complessivo risulterebbe quindi pari a:
150.000 euro + 270.000 euro = 420.000 euro
Questa modalità di calcolo non appare corretta, poiché determinerebbe l’applicazione dell’iperammortamento anche sulla quota di costo già assistita dal contributo Nuova Sabatini.
In particolare, il contributo di 18.000 euro verrebbe indirettamente agevolato una seconda volta attraverso la maggiorazione fiscale, generando una sovrapposizione di benefici sulla stessa componente dell’investimento.
Una simile impostazione potrebbe porsi in contrasto con il divieto di doppio finanziamento e con i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina agevolativa.
Effetti operativi per le imprese
Sul piano operativo, le imprese che intendono cumulare Nuova Sabatini e iperammortamento dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione del calcolo effettuato.
Sarà opportuno conservare evidenza:
- del costo di acquisizione del bene;
- dell’importo del contributo Nuova Sabatini riconosciuto;
- del criterio di imputazione del contributo al singolo investimento;
- della base netta utilizzata per il calcolo dell’iperammortamento;
- della maggiorazione fiscale effettivamente dedotta.
Tale documentazione risulta essenziale sia ai fini della corretta fruizione del beneficio sia in caso di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli organi competenti in materia di agevolazioni pubbliche.
Particolare attenzione dovrà essere posta anche nei casi in cui l’investimento sia composto da più beni o da un programma di spesa articolato. In tali ipotesi sarà necessario imputare correttamente il contributo Sabatini ai singoli beni, al fine di determinare per ciascuno di essi la base netta su cui applicare l’iperammortamento.
Conclusioni
La Nuova Sabatini e l’iperammortamento reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2026 possono coesistere sul medesimo investimento, in quanto si tratta di misure aventi natura e modalità operative differenti.
La prima opera come contributo collegato al finanziamento o al leasing per l’acquisto di beni strumentali; il secondo agisce sul piano fiscale, mediante una maggiorazione del costo rilevante ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
La cumulabilità, tuttavia, non è incondizionata. Il coordinamento tra le due misure deve avvenire nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e dei limiti di intensità o importo massimo dell’aiuto applicabili.
Di conseguenza, in presenza di un contributo Nuova Sabatini, la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere determinata al netto del contributo riconosciuto. Solo il costo residuo effettivamente rimasto a carico dell’impresa può essere assunto come base agevolabile per l’applicazione della maggiorazione fiscale.
Questa impostazione consente di evitare sovrapposizioni indebite tra benefici pubblici, garantendo al tempo stesso la possibilità per le imprese di utilizzare in modo coordinato due strumenti agevolativi finalizzati a sostenere gli investimenti produttivi e l’ammodernamento tecnologico.