Guerra, crisi energetica, prezzo del carburante degli aerei, stop ai disagi (e alle speculazioni) sui voli.
Dall’Unione Europea è stata tracciata una riga per fare chiarezza e porre fine ai rincari e ai disagi per i viaggiatori.

Voli cancellati per mancanza di carburante: quando non scatta il risarcimento ai passeggeri
La temporanea carenza di carburante negli aeroporti può esonerare le compagnie aeree dal pagamento della compensazione economica prevista in caso di cancellazione del volo.

È quanto chiarito dalla Commissione europea nelle nuove linee guida adottate per affrontare le criticità legate alle tensioni geopolitiche e ai problemi di approvvigionamento del jet fuel.
Secondo Bruxelles, se uno scalo non dispone del carburante necessario per garantire le operazioni di volo, la situazione può essere classificata come “circostanza straordinaria”.
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Vale comunque la pena ricordare che in questi casi il vettore resta obbligato a rimborsare il costo del biglietto o a offrire un volo alternativo, ma potrebbe non dover versare l’indennizzo aggiuntivo previsto dal regolamento europeo sui diritti dei passeggeri, che varia da 250 a 600 euro in base alla tratta.
Le linee guida della Commissione Europea
La compagnia aerea, tuttavia, dovrà dimostrare che la cancellazione è stata effettivamente causata dalla mancanza di carburante nello scalo interessato.
Tra gli elementi utilizzabili come prova potrebbe esserci anche l’emissione di un Notam, il bollettino con cui vengono comunicate criticità operative agli operatori del settore.
Il nodo degli aumenti del costo del carburante
Diverso il caso dell’aumento del costo del carburante.
La Commissione europea precisa infatti che il semplice rincaro del jet fuel non può essere considerato una circostanza eccezionale.

Di conseguenza, se un volo viene cancellato per ragioni economiche legate all’aumento dei prezzi del cherosene, i passeggeri mantengono il diritto alla compensazione economica prevista dalla normativa Ue.
L’intervento di Bruxelles sulle tariffe aeree
Bruxelles è “intervenuta” anche sul tema delle tariffe aeree.
Le compagnie, chiarisce l’esecutivo europeo, non possono modificare unilateralmente il prezzo di un biglietto già acquistato soltanto perché il carburante è diventato più costoso dopo la prenotazione.

L’eventuale clausola che consenta un adeguamento del prezzo deve essere indicata in modo trasparente fin dall’inizio della procedura di acquisto e può essere applicata solo con il consenso esplicito del cliente, attraverso un sistema di adesione volontaria.
Lo spauracchio “estate”, le indicazioni per i pacchetti vacanza
Infine, ma non certo da ultimo, considerando il periodo e il “sentiment” degli italiani, indicazioni specifiche sono arrivate anche per i pacchetti vacanza.
L’estate è ormai alle porte e in molti fremono, temendo di dover riformulare i propri piani, magari rivedendo le mete da raggiungere.

In questo caso l’indicazione arrivata dall’Ue è che gli organizzatori possono aumentare il prezzo finale per far fronte ai rincari energetici, ma entro limiti precisi.
L’aumento non può infatti superare l’8% e deve essere comunicato al viaggiatore almeno venti giorni prima della partenza.
Le nuove linee guida arrivano mentre il settore aereo europeo continua a fare i conti con le tensioni sul mercato energetico internazionale e con le difficoltà di approvvigionamento legate alle rotte del Golfo Persico