La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il requisito dei dieci anni di residenza in Italia previsto per accedere al reddito di cittadinanza costituisce una “discriminazione indiretta” nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.
La pronuncia arriva al termine di una causa nata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l’Inps.
Il caso esaminato
La vicenda riguarda un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria, al quale era stato revocato il reddito di cittadinanza dopo un controllo amministrativo.
Secondo quanto emerso, il soggetto non possedeva il requisito richiesto dalla normativa italiana, che prevedeva almeno dieci anni di residenza continuativa sul territorio nazionale per poter beneficiare della misura.
Il rifugiato aveva quindi impugnato la decisione davanti a un giudice italiano, che ha successivamente chiesto l’intervento della Corte di Giustizia UE per chiarire la compatibilità della norma con il diritto europeo.
Il principio di uguaglianza
Nella sentenza, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito che il reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra cittadini italiani e beneficiari di protezione internazionale, sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro sia per il diritto a un reddito minimo.
Secondo la Corte, pur essendo formalmente applicato a tutti allo stesso modo, il requisito dei dieci anni di residenza colpisce soprattutto i cittadini stranieri.
“Discriminazione indiretta”
La Corte Ue ha inoltre respinto le motivazioni avanzate dal governo italiano, secondo cui il vincolo temporale sarebbe giustificato dagli oneri economici e amministrativi legati all’erogazione del beneficio.
Per i giudici europei, questa disparità di trattamento non trova una giustificazione sufficiente e rappresenta quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione Europea.
Possibili conseguenze
La decisione della Corte di Giustizia potrebbe avere effetti sulle future interpretazioni delle norme italiane relative all’accesso alle prestazioni sociali per i cittadini stranieri titolari di protezione internazionale.
La sentenza rappresenta inoltre un nuovo intervento della giurisprudenza europea sul tema dei requisiti di residenza collegati alle misure di sostegno economico.