Per molti malati terminali, la malattia non è solo dolore fisico, ma anche una condizione di profonda impotenza e sofferenza psicologica, quando ogni giorno si è costretti a subire trattamenti medici che non si desiderano o vivere in un corpo che diventa una prigione.
È sulla base di questi criteri che la Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, dott.ssa Sara Cipolla, ha scritto una pagina importante della giurisprudenza italiana sul fine vita, disponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che aveva accompagnato due cittadini, Elena e Romano, in Svizzera, dove hanno potuto accedere al suicidio medicalmente assistito.
La decisione riafferma un principio essenziale: chi è malato terminale ha diritto a scegliere, con piena dignità, il momento e le modalità della propria morte, senza essere costretto a subire trattamenti medici che ritiene inutili o sproporzionati.
Questo caso non riguarda solo due cittadini, ma apre un precedente prezioso per tutti coloro che, in futuro, si troveranno a confrontarsi con la stessa condizione. La vicenda di Elena e Romano diventa così il simbolo della lotta per il diritto all’autodeterminazione terapeutica, un diritto già riconosciuto dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale, ma che richiede ancora conferme concrete nella pratica quotidiana dei tribunali italiani oltre che una legge chiara a livello nazionale.
La decisione della GIP di Milano
La GIP di Milano, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato, riconoscendo che l’accompagnamento dei due cittadini in Svizzera non costituisce reato. La decisione si basa sulle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019, n. 135/2024 e n. 66/2025, che hanno chiarito come il concetto di trattamento di sostegno vitale non possa essere interpretato in maniera meramente tecnica o legata alla presenza di macchinari, ma includa anche quei trattamenti prescritti dal medico e rifiutati consapevolmente dalla persona malata.
“La giudice per le indagini preliminari di Milano applica in modo rigoroso e coerente i principi affermati dalla Corte costituzionale,” spiega Filomena Gallo, avvocata di Cappato e Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. “Dalle motivazioni del decreto di archiviazione emerge con chiarezza che non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo.”
La GIP sottolinea che la non punibilità si applica anche a chi, pur non essendo sottoposto a un trattamento salvavita, avrebbe dovuto riceverlo secondo valutazione medica, ma lo ha rifiutato esercitando un diritto costituzionalmente garantito, considerandolo inutile, sproporzionato o contrario alla propria dignità.
Cappato: “Diritti già riconosciuti da Costituzione e Corte costituzionale”
“L’archiviazione conferma che abbiamo agito per rendere effettivi diritti già riconosciuti dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale,” dichiara Marco Cappato. “Quando il Parlamento continua a non intervenire, sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza. Ora bisogna fare sì che il Parlamento italiano non cancelli questo diritto: sarebbe gravissimo.”
Cappato ha inoltre evidenziato l’importanza del precedente giuridico ottenuto:
“Insieme, abbiamo ottenuto un precedente prezioso per tutte le persone che si troveranno nelle loro condizioni. Ci mobiliteremo affinché questo diritto non venga cancellato e continueremo ad aiutare le persone che ce lo chiedono, se necessario anche ricorrendo ad azioni di disobbedienza civile, fino al pieno riconoscimento del diritto ad accedere all’aiuto alla morte volontaria.”
Il valore giuridico della decisione
Secondo Filomena Gallo, la decisione rappresenta un passaggio fondamentale:
“Il decreto di archiviazione recepisce l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e conferma che il riferimento al ‘trattamento di sostegno vitale’ deve essere letto alla luce degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, della legge 219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e del diritto della persona malata di rifiutare qualsiasi trattamento.”
Questo passaggio segna un momento storico nel dibattito sul fine vita in Italia: chi è malato terminale può esercitare pienamente il diritto all’autodeterminazione terapeutica senza rischiare sanzioni penali.
Come sottolinea la GIP, i principi affermati dalla Corte costituzionale indicano chiaramente che lo Stato non può costringere una persona a proseguire trattamenti che ritiene sproporzionati o contrari alla propria dignità, confermando che il diritto a una morte dignitosa è oggi concretamente tutelato.
“Il Parlamento non può ignorare questo diritto,” conclude Cappato. “È fondamentale che le istituzioni garantiscano la piena applicazione dei principi costituzionali, affinché libertà, dignità e autodeterminazione non rimangano parole vuote, ma diritti effettivi per ogni persona malata terminale.”
La decisione della GIP di Milano rappresenta quindi un punto di riferimento storico per il diritto al fine vita in Italia, ribadendo con forza che il rifiuto consapevole di trattamenti medici non può essere punito e sancendo la centralità della volontà del malato nella gestione della propria vita fino alla fine.