L'opinione

Editoriale Meritocrazia Italia: la riforma della giustizia come compimento del giusto processo e rinnovata garanzia della libertà del cittadino

Il pensiero di Paolo Cancelli, Ministro Integrazione Culturale Nazionale e Internazionale di Meritocrazia Italia

Editoriale Meritocrazia Italia: la riforma della giustizia come compimento del giusto processo e rinnovata garanzia della libertà del cittadino

L’editoriale di Paolo Cancelli, Ministro Integrazione Culturale Nazionale e Internazionale di Meritocrazia Italia, dal titolo “La riforma della giustizia come compimento del giusto processo e rinnovata garanzia della libertà del cittadino”.

La riforma mira a rafforzare l’imparzialità del giudice, a rendere più nitida la fisionomia del processo accusatorio, a preservare l’autonomia del pubblico ministero senza confonderla con la funzione giudicante, a razionalizzare il governo autonomo della magistratura, a contrastare le degenerazioni correntizie, a separare con maggiore chiarezza amministrazione e giurisdizione disciplinare, e a rendere l’azione penale più trasparente e coerente con il principio di eguaglianza. In una parola, si dovrebbe votare sì perché la riforma non riduce le garanzie, ma le redistribuisce secondo un ordine più chiaro, più moderno e più giusto. E quando una riforma riesce a rendere più equilibrato il rapporto tra autorità e libertà, più riconoscibile la terzietà del giudice e più protetto il cittadino di fronte alla potenza dello Stato, allora essa merita di essere sostenuta non per appartenenza, ma per responsabilità costituzionale.

Nel dibattito pubblico sulle riforme della giustizia, il rischio più frequente è quello di smarrire il punto essenziale: il processo non è un luogo di autoreferenzialità corporativa, né il terreno sul quale si misurano supremazie istituzionali, ma lo spazio più delicato nel quale lo Stato incontra la persona nella sua condizione di maggiore vulnerabilità. È precisamente in questo crocevia che si misura la qualità costituzionale di una democrazia, poiché il grado di civiltà di un ordinamento non si valuta soltanto dalla proclamazione dei diritti, ma dalla concretezza delle garanzie predisposte affinché tali diritti non restino esposti alla forza, all’asimmetria o all’arbitrio. In tale prospettiva, la riforma della giustizia merita di essere sostenuta, poiché si presenta come un intervento di riallineamento costituzionale, volto a dare forma più coerente al principio del giusto processo e a rafforzare la tutela del cittadino di fronte all’esercizio della potestà punitiva. Il cuore della questione risiede nella terzietà del giudice. Non si tratta di una formula ornamentale del linguaggio costituzionale, bensì di una condizione strutturale della giurisdizione. Un processo può dirsi giusto solo se chi giudica è percepito e ordinamentalmente configurato come realmente distinto da chi accusa.

La terzietà, infatti, non è un semplice atteggiamento psicologico di equidistanza, ma una qualità istituzionale che deve riflettersi nelle regole organizzative, nelle carriere, nelle funzioni, nei meccanismi di governo autonomo e nella stessa architettura del sistema giudiziario. Quando il cittadino entra in un’aula di giustizia, egli deve poter confidare non soltanto nell’onestà soggettiva del magistrato, ma anche nella neutralità oggettiva dell’assetto entro cui il giudizio si forma. La riforma, in questo senso, intende tradurre in assetto normativo ciò che il principio del giusto processo richiede da tempo: che la distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante non sia meramente nominale, ma pienamente coerente con la logica del processo accusatorio. La modernizzazione del processo penale italiano, infatti, ha da lungo tempo abbandonato il paradigma inquisitorio per orientarsi verso un modello nel quale accusa e difesa si confrontano in condizioni di parità dinanzi a un giudice terzo. Tuttavia, per molti aspetti, l’ordinamento ha continuato a conservare elementi di continuità con una visione precedente, nella quale la differenziazione tra il pubblico ministero e il giudice, pur esistente sul piano funzionale, risultava attenuata sul piano ordinamentale e simbolico. Questa persistente ambiguità ha prodotto, nel tempo, una tensione crescente tra il modello processuale e la struttura dell’ordine giudiziario. La riforma si propone di sciogliere tale tensione, adeguando finalmente l’ordinamento alla fisionomia del processo accusatorio, senza comprimere le garanzie del pubblico ministero e senza alterare il principio di autonomia della funzione requirente.

Uno degli argomenti più rilevanti a favore del voto positivo consiste, pertanto, nel fatto che la riforma non riduce, ma ridefinisce in modo più nitido il sistema delle garanzie. Il pubblico ministero conserva la propria autonomia e indipendenza dal potere politico, ma tale autonomia viene ricondotta alla specificità del suo ufficio e alla responsabilità istituzionale che gli compete nell’esercizio dell’azione penale. Non si determina, dunque, alcuna subordinazione impropria all’esecutivo, né alcuna torsione autoritaria dell’ordinamento. Al contrario, si chiarisce che l’indipendenza del pubblico ministero non può essere confusa con l’indistinzione delle carriere, perché il tema della terzietà del giudice e quello dell’autonomia dell’accusa appartengono a piani diversi, entrambi meritevoli di tutela. La maturità di una democrazia costituzionale si riconosce proprio nella capacità di distinguere senza contrapporre, di ordinare senza comprimere, di differenziare senza gerarchizzare in modo improprio.

Per il cittadino, il beneficio è evidente. Egli non sarà più giudicato da un magistrato appartenente al medesimo circuito professionale del proprio accusatore in un quadro ancora segnato da forme di contiguità ordinamentale che possono indebolire, almeno sul piano della percezione istituzionale, l’immagine di un giudice assolutamente super partes. Non si tratta di un giudizio sulla persona dei magistrati, né di una sfiducia nella loro deontologia, ma di una scelta di più alta igiene costituzionale. Le istituzioni, quando disciplinano poteri così incisivi sulla libertà individuale, devono essere costruite non soltanto per essere imparziali, ma anche per apparire tali con assoluta trasparenza. La fiducia del cittadino nella giustizia dipende anche da questo: dalla possibilità di riconoscere, nella forma stessa del processo, un ordine equilibrato, non promiscuo, non ambiguo. In tale orizzonte si comprende anche la razionalità della revisione riguardante il governo autonomo della magistratura. L’introduzione di due distinti Consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, risponde a una logica di coerenza sistemica. Se le funzioni sono diverse, se diversi sono i compiti costituzionali, se differente è la posizione istituzionale del giudice rispetto al pubblico ministero, allora anche il governo delle carriere e delle attribuzioni professionali può utilmente articolarsi in forme differenziate. Una democrazia matura non teme la distinzione delle sedi di garanzia; piuttosto, la ricerca quando tale distinzione consente maggiore chiarezza nelle responsabilità, migliore specializzazione amministrativa e più elevata congruenza tra funzione e autogoverno. La medesima considerazione si applica al tema del sorteggio per la composizione del Consiglio superiore. Anche qui conviene sottrarsi alle semplificazioni polemiche. Il Consiglio superiore non è un organo rappresentativo nel senso politico del termine; non è il Parlamento della magistratura, né una sede di mediazione tra piattaforme ideologiche concorrenti. È, più propriamente, un organo di garanzia e di alta amministrazione, chiamato a custodire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura attraverso decisioni che dovrebbero essere quanto più possibile sottratte a logiche di appartenenza, di cooptazione e di organizzazione correntizia. In questa prospettiva, il sorteggio non costituisce una lesione del pluralismo, bensì uno strumento di raffreddamento delle dinamiche di potere che, nel corso del tempo, hanno dimostrato di poter alterare la fisiologia dell’autogoverno. Non ogni selezione casuale è arbitrio; vi sono casi nei quali la casualità regolata diviene presidio contro l’eccesso di organizzazione oligarchica e favorisce un recupero di imparzialità sistemica.

La vera posta in gioco, del resto, è il superamento di quelle degenerazioni che hanno progressivamente intaccato la credibilità dell’organo di governo autonomo. Quando la dialettica tra gruppi organizzati si trasforma in struttura permanente di influenza, quando il merito rischia di essere percepito come subordinato all’appartenenza, quando il rapporto tra eletti ed elettori alimenta aspettative, riconoscenze o schieramenti, allora l’autonomia dell’istituzione può paradossalmente essere indebolita proprio dall’interno. La riforma si propone di interrompere questo circuito, favorendo un modello nel quale la qualità professionale, l’equilibrio istituzionale e la serenità valutativa risultino maggiormente protetti. Anche sotto questo profilo, il cittadino ha un interesse diretto a votare sì: perché la qualità dell’autogoverno della magistratura incide sulla qualità complessiva della giurisdizione e, quindi, sull’effettività dei suoi diritti. Particolarmente significativa è poi l’istituzione di un’Alta Corte per il giudizio disciplinare. Anche qui la riforma non deve essere letta come un aggravio superfluo, ma come un perfezionamento delle garanzie. In un sistema pienamente coerente con i princìpi del giusto processo, non appare del tutto soddisfacente che coloro che sono chiamati a giudicare disciplinarmente i magistrati continuino, al tempo stesso, a partecipare ad altre funzioni di amministrazione del medesimo corpo. La distinzione tra amministrare e giudicare, che vale come principio cardine per l’intera architettura dello Stato di diritto, non perde importanza quando riguarda la magistratura; semmai, in tale ambito, esige ancora maggiore rigore. L’Alta Corte, dunque, risponde a una logica di decontaminazione funzionale: chi giudica sul piano disciplinare deve poterlo fare in un contesto di piena terzietà, senza essere coinvolto nelle medesime dinamiche amministrative che potrebbero, anche solo indirettamente, appannare l’immagine di imparzialità del giudizio. L’obiezione relativa ai costi appare, in questa luce, ridimensionata. Quando un ordinamento riorganizza istituzioni già esistenti per renderle più coerenti con i princìpi costituzionali, il tema economico non può essere utilizzato in modo astratto per svalutare il merito della riforma. Il problema decisivo non è l’aumento nominale delle strutture, ma la qualità dei benefici istituzionali prodotti. Se due Consigli superiori e un’Alta Corte consentono di ridurre la promiscuità funzionale, di chiarire i rispettivi ambiti di competenza, di rafforzare la terzietà del giudice e di elevare il tasso di fiducia dei cittadini nella giustizia, allora il bilancio complessivo della riforma si presenta come un investimento in credibilità costituzionale, non come una spesa improduttiva.

Un ulteriore profilo di grande rilievo riguarda il rapporto tra obbligatorietà dell’azione penale e criteri legislativi di esercizio. Su questo terreno, il dibattito è spesso viziato da rappresentazioni drastiche e poco aderenti alla complessità del tema. Nessun ordinamento complesso può ignorare il problema della razionalizzazione delle priorità investigative e dell’uso proporzionato delle risorse disponibili. Affermare che l’azione penale rimanga obbligatoria ma debba svolgersi secondo criteri stabiliti dalla legge non equivale a piegarla a convenienze politiche, bensì a sottrarla al rischio opposto: quello di una selettività di fatto affidata a prassi non uniformi, a valutazioni occasionali o a diseguaglianze territoriali. In una prospettiva costituzionalmente ordinata, la legge non è il luogo dell’arbitrio, ma della predeterminazione generale. Stabilire criteri legislativi significa riportare trasparenza, controllabilità e coerenza in un ambito nel quale l’assenza di regole esplicite può generare trattamenti diseguali tra cittadini e priorità non sufficientemente verificabili. La riforma, sotto questo aspetto, tende a coniugare il principio di legalità con il principio di eguaglianza. L’obbligatorietà dell’azione penale non può essere interpretata come una formula sacrale disancorata dalla concreta organizzazione della giustizia; essa deve tradursi in un modello capace di assicurare che le scelte operative siano riconducibili a parametri generali, non a discrezionalità opache. Anche qui, dunque, il cittadino è più garantito, perché l’azione penale non viene resa più debole, ma più responsabile e più conoscibile nella sua articolazione. Sul piano storico-costituzionale, la riforma può essere letta come il tentativo di portare a maturazione un processo rimasto incompiuto. La Costituzione repubblicana ha collocato giudici e pubblici ministeri nell’ambito della magistratura, riconoscendo loro comuni garanzie di indipendenza esterna rispetto agli altri poteri dello Stato. Ma ciò non ha mai significato identità assoluta di ruolo, né indifferenza ordinamentale alle profonde differenze tra la funzione di giudicare e quella di accusare. La stessa lingua costituzionale, quando disciplina profili specifici, distingue il giudice dal pubblico ministero e ne riconosce la differente fisionomia. L’unità dell’ordine giudiziario, in altre parole, non esige affatto la sovrapposizione integrale delle due figure. Oggi, dopo la piena affermazione del paradigma del giusto processo, tale distinzione può e deve essere resa più coerente, senza recidere il nucleo essenziale delle garanzie repubblicane. Votare sì, dunque, significa compiere una scelta di riformismo costituzionale, non di rottura ideologica.

Significa riconoscere che l’evoluzione dello Stato di diritto richiede talora il coraggio di intervenire sugli assetti consolidati quando questi non riflettono più con sufficiente precisione i princìpi che l’ordinamento proclama. Significa affermare che l’autonomia della magistratura non coincide con l’immobilità delle sue strutture, e che la fedeltà alla Costituzione passa anche attraverso la capacità di rendere più rigorosa la distinzione tra chi accusa e chi giudica. Significa, soprattutto, restituire centralità al cittadino, che non può essere il soggetto passivo di una disputa tra apparati, ma deve tornare a essere il criterio ordinatore di ogni architettura istituzionale della giustizia.