Basta faldoni pieni di scontrini sbiaditi e ricevute Pos conservate per anni nei cassetti. Con il nuovo decreto PNRR, approvato il 29 gennaio dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 19 febbraio 2026 in Gazzetta Ufficiale, cambia una prassi che per oltre un decennio ha pesato su cittadini e imprese: stop all’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei pagamenti elettronici.
La misura arriva in un contesto di crescente digitalizzazione dei pagamenti: secondo elaborazioni di Confesercenti, nel 2025 i Pos attivi in Italia hanno raggiunto quota 3,87 milioni, in aumento rispetto ai 3,75 milioni del 2024. Il Paese accelera verso la digitalizzazione e ora anche la burocrazia prova a stare al passo.
Stop alla conservazione delle ricevute Pos: cosa prevede il decreto
La novità principale riguarda l’eliminazione dell’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee emesse dai terminali Pos per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate. Non sarà più necessario conservare per 10 anni la ricevuta del Pos, mentre restano obbligatori scontrini, fatture e ricevute fiscali.
La prova del pagamento potrà essere fornita tramite documentazione bancaria, anche digitale. Il decreto stabilisce che le comunicazioni inviate da banche e intermediari finanziari – comprese quelle elettroniche – possono sostituire le ricevute cartacee, purché contengano tutte le informazioni relative alla singola operazione e siano pienamente consultabili.
Quando diventa operativo e riferimento normativo
Il decreto PNRR entrerà in vigore a partire da marzo 2026, quando sarà messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate la possibilità di abbinamento digitale tra Pos e registratori di cassa.
L’articolo 8 del decreto introduce la digitalizzazione delle ricevute Pos, eliminando l’obbligo di conservazione decennale dei documenti cartacei per i pagamenti elettronici e consentendo l’uso dei tracciati digitali inviati da banche o istituti finanziari per dimostrare le spese sostenute.
Perché l’obbligo era considerato superfluo
Le ricevute Pos non sono documenti contabili: rappresentano solo una prova di pagamento e non servono per la redazione del bilancio o per la dichiarazione fiscale. L’obbligo derivava dall’articolo 2220 del Codice civile, ma applicarlo anche alle ricevute Pos era ritenuto un aggravio burocratico inutile.
Ora basteranno gli estratti conto per dimostrare i pagamenti, anche per le detrazioni fiscali nel modello 730, eliminando la necessità di conservare fisicamente la ricevuta del Pos.
Impatto su 730 e pagamenti alla Pubblica Amministrazione
Per le detrazioni fiscali, sarà sufficiente conservare scontrini o fatture in cui è già indicata la modalità di pagamento. Le ricevute Pos diventano quindi superflue.
Anche i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite piattaforme elettroniche come PagoPA o l’App IO non richiederanno più la conservazione della versione cartacea della ricevuta. L’amministrazione verificherà i pagamenti direttamente dai flussi informatici, senza richiedere al cittadino l’esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali.
Collegamento tra Pos e registratori telematici: la rivoluzione dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 è scattato l’obbligo di collegare i terminali Pos ai registratori telematici, strumenti che memorizzano e trasmettono i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è far dialogare pagamenti elettronici e vendite certificate, riducendo discrepanze tra incassi e dichiarazioni fiscali.
Come funziona il collegamento
Il collegamento avviene online tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di cavi o collegamenti fisici tra dispositivi. L’esercente o un intermediario abilitato (come il commercialista) deve comunicare:
- I dati identificativi del registratore telematico
- I dati del Pos utilizzato
- L’unità locale in cui i dispositivi operano.
Per i Pos già installati, l’abbinamento dovrà avvenire entro 45 giorni dalla disponibilità del servizio online. Per i nuovi dispositivi, ci saranno finestre temporali specifiche dall’attivazione. Una volta registrato, l’abbinamento resta valido fino a eventuali modifiche, come la sostituzione del Pos o del registratore.
Chi deve adeguarsi
L’obbligo riguarda tutti i soggetti che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico o piattaforme web e accettano pagamenti elettronici, inclusi:
- Pos tradizionali da banco
- Terminali mobili collegati a tablet o smartphone
- Sistemi virtuali integrati nei software gestionali
- Piattaforme e-commerce collegate alla certificazione dei corrispettivi.
Sono escluse alcune categorie, come distributori automatici, vendita carburanti, tabacchi e generi di monopolio, oppure pagamenti tramite bonifico bancario.
Per le attività miste, in cui lo stesso Pos incassa sia corrispettivi soggetti a registrazione sia esonerati, l’abbinamento è necessario, a meno che il dispositivo non sia dedicato esclusivamente a operazioni esonerate e segnalato come tale.
Roadmap verso lo scontrino completamente digitale
Il superamento dell’obbligo cartaceo si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione dei corrispettivi:
- 1° gennaio 2027: adeguamento grande distribuzione
- 1° gennaio 2028: estensione agli operatori con fatturato sopra una soglia stabilita
- 1° gennaio 2029: coinvolgimento di tutti gli altri esercenti.
L’obiettivo finale è la gestione interamente digitale degli scontrini e dei corrispettivi, con controlli fiscali più automatizzati.
Tracciabilità e controlli: cosa devono fare gli esercenti
Gli esercenti devono:
- Distinguere tra attività obbligate ed esonerate
- Collegare correttamente Pos e registratori telematici
- Gestire eventuali sostituzioni o dismissioni di dispositivi
- Assicurarsi che tutti i pagamenti elettronici soggetti a certificazione siano tracciabili
Con queste regole, il Fisco avrà dati più affidabili e i cittadini meno carta da conservare.