Imprese e Normative

Iper-ammortamento 2026 e imposte anticipate: perché, secondo OIC 25, non si iscrivono DTA

Il commento di Silviano Di Pinto, esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”

Iper-ammortamento 2026 e imposte anticipate: perché, secondo OIC 25, non si iscrivono DTA

Iper – ammortamento: senza impatto sulla fiscalità differita

 

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper-ammortamento come incentivo fiscale agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, confermandone la funzione di sostegno ai processi di innovazione e trasformazione delle imprese.

 

1) Piano civilistico e piano fiscale: due binari distinti

 

Sotto il profilo civilistico, l’iper-ammortamento non produce effetti diretti sulla rappresentazione contabile dell’investimento. I beni agevolati:

 

  • sono iscritti in bilancio al costo storico sostenuto;

  • sono ammortizzati secondo la vita utile e i criteri ordinari;

  • non subiscono maggiorazioni del valore contabile;

  • non generano variazioni delle quote di ammortamento imputate a Conto economico.

 

L’agevolazione opera, quindi, solo sul piano fiscale, mediante deduzioni extracontabili che si realizzano progressivamente negli esercizi di fruizione.

 

2) Il dubbio: l’iper-ammortamento genera attività per imposte anticipate?

 

La dissociazione tra civilistico e fiscale può far sorgere un interrogativo: poiché fiscalmente l’impresa deduce, anno per anno, un importo maggiore rispetto all’ammortamento civilistico, l’imponibile risulta inferiore rispetto allo scenario “ordinario”. Da qui la domanda: tale maggior deduzione integra una differenza temporanea deducibile ai sensi dell’OIC 25, tale da giustificare l’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA)?

 

3) La risposta dell’impianto OIC 25: conclusione negativa

 

L’analisi dei principi contabili conduce, tuttavia, a una conclusione netta: non sussistono i presupposti OIC 25 per iscrivere imposte anticipate.

 

L’OIC 25 definisce le differenze temporanee come scostamenti tra:

 

  • il valore contabile di un’attività o passività; e

  • il corrispondente valore fiscalmente riconosciuto,

 

scostamenti che sono destinati a riassorbirsi negli esercizi successivi.

 

Nel caso dell’iper-ammortamento, questo presupposto non ricorre:

 

  • il valore civilistico del bene e quello fiscale coincidono, perché l’agevolazione non modifica il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobilizzazione;

  • l’incentivo si realizza tramite una deduzione extracontabile aggiuntiva in dichiarazione, senza generare una divergenza tra valori patrimoniali civilistici e fiscali.

 

In altri termini, non nasce alcuna differenza temporanea: manca lo “sfasamento” contabile/fiscale che, per sua natura, dovrebbe poi “ribaltarsi” nel tempo.

 

4) Beneficio permanente, non temporaneo

 

La maggior deduzione dell’iper-ammortamento non rappresenta un costo civilistico “deducibile più tardi” o “deducibile prima”: è un beneficio fiscale autonomo che si consuma negli esercizi in cui viene fruito.

 

A fine vita utile del bene, il costo fiscalmente dedotto risulta complessivamente superiore a quello civilistico, senza che si determini un futuro incremento dell’imponibile. Proprio per questo:

 

  • non esiste un meccanismo di riassorbimento;

  • non si genera una “tassazione differita” futura;

  • l’agevolazione assume natura permanente.

 

5) Il confronto utile: perdite fiscali riportabili a nuovo

 

Un termine di paragone spesso richiamato è quello delle perdite fiscali riportabili, che possono generare DTA qualora vi sia ragionevole certezza di futuri imponibili. Ma si tratta di una fattispecie diversa: il beneficio futuro è collegato a un evento economico unitario (la perdita fiscale) cui l’ordinamento attribuisce la possibilità di compensazione negli esercizi successivi.

 

L’iper-ammortamento, invece, non configura un “diritto fiscale futuro già maturato” al momento dell’investimento: il vantaggio nasce solo con le deduzioni extracontabili anno per anno, ed è subordinato alla permanenza del bene e alle condizioni di fruizione.

 

6) Cessione anticipata: conferma dell’assenza di un beneficio già acquisito

 

Un ulteriore elemento di coerenza è dato dalla cessione anticipata del cespite: in tale ipotesi il beneficio viene meno per le annualità residue, confermando che:

 

  • non esiste un effetto fiscale futuro “cristallizzato” al momento dell’investimento;

  • il beneficio è di competenza dei soli esercizi in cui l’impresa lo utilizza concretamente;

  • non è anticipabile contabilmente tramite DTA.

 

7) Implicazioni informative: trasparenza in Nota integrativa e riconciliazione fiscale

 

Se l’iper-ammortamento non genera imposte anticipate, assume però rilievo il profilo informativo: il minor carico fiscale derivante dall’agevolazione non è immediatamente leggibile dal bilancio, perché non transita come rettifica del valore del bene né come variazione dell’ammortamento civilistico.

 

Pertanto, quando l’effetto è significativo, ai sensi dell’OIC 25 è opportuno (e, di fatto, necessario sul piano della chiarezza informativa) evidenziare l’incidenza dell’iper-ammortamento nella riconciliazione tra onere fiscale teorico e imposte correnti effettive, illustrando le componenti che determinano lo scostamento tra aliquota teorica e tassazione di periodo.

 

Conclusione
Alla luce dell’OIC 25, l’iper-ammortamento non genera differenze temporanee tra valori civilistici e fiscali e non presenta un meccanismo di riassorbimento futuro: il beneficio ha natura permanente e si manifesta solo negli esercizi di effettiva fruizione. Ne consegue che non sussistono i presupposti per la rilevazione di attività per imposte anticipate; resta centrale, invece, l’esigenza di un’adeguata informativa in sede di riconciliazione dell’onere fiscale.

Commento del Dr. Silviano Di Pinto “L’iper-ammortamento è un incentivo fiscale puro: non altera il costo del bene né la logica civilistica dell’ammortamento. Proprio per questo, in ottica OIC 25, non si ‘anticipa’ in bilancio con imposte differite attive: il beneficio va letto dove nasce — nella dichiarazione — e va spiegato bene in Nota integrativa, perché la qualità dell’informativa è parte integrante della correttezza del bilancio.”