Lo scorso 8 gennaio è stato approvato il d.l. Transizione.
Il testo si propone di agevolare aziende e imprese con il credito d’imposta, sicuramente rilevante nel conto economico dell’imprenditore che vuole investire; si vuole anche incentivare un’attività di controllo, gestione e di risparmio sul lato energetico.
Applicazione da verificare
Resta il fatto che, se di base il testo può considerarsi interessante, è da verificarne bene l’applicazione, vista anche la diversificazione tra le aree interessate (agrivoltaico e fotovoltaico in aree agricole / aree industriali).
Per l’agrivoltaico è stabilito che le leggi regionali dovranno identificare le aree idonee agricole all’interno di una “forbice”: non meno dello 0,8% e non più del 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Nell’iter di conversione, le norme hanno acquisito nuove disposizioni, a partire dall’obbligo di dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti la capacità di preservare la continuità produttiva. Nel dettaglio, la dichiarazione dovrà certificare che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola. Ai Comuni spetterà il compito di verificare, per i 5 anni successivi all’installazione, che l’attività agricola o pastorale prosegua realmente. In caso di mancata continuità, scatterebbero sanzioni e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Per le aree industriali invece viene indicato che, per gli impianti di produzione di biometano e per quelli fotovoltaici, viene eliminata la condizione che le aree industriali debbano essere sottoposte ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per essere considerate idonee. Inoltre, il testo specifica che, per essere considerata idonea, l’area interna agli stabilimenti e agli impianti industriali non può essere destinata alla produzione agricola, alla produzione zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Ciò evita possibili “effetti a catena” che estenderebbero i confini del sito ai fini del calcolo delle distanze per le fasce adiacenti (350 m / 500 m). Il tutto poi completato dal regime transitorio che indica che le nuove disposizioni non si applicheranno alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il regime transitorio è valido, però, unicamente per le procedure abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, che abbiano già superato la verifica di completezza documentale.
È da vedere cosa accadrà alla prova dell’iter burocratico, quali saranno i reali frutti e quale il numero di operazioni realmente tramutate a beneficio delle aziende che investono in processi produttivi che garantiscono risparmio energetico, danno certezze sulle aree idonee, investono sulle rinnovabili.
Il Golden Power
Altro punto nevralgico tra le novità introdotte sono le norme sul Golden Power.
D’altronde la modifica tocca fortemente il settore bancario, finanziario, assicurativo e creditizio; si è voluta promuovere per dare risposta ai rilievi mossi dalla Commissione Unione Europea.
A oggi tale norma riduce e limita la discrezionalità del governo poiché si chiarisce che questi poteri si esercitano nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato che il Golden Power mira a tutelare non siano adeguatamente garantiti dalla regolamentazione di settore, ossia quella BCE e Commissione UE. Quindi lo Stato Italiano potrà pronunciarsi solo dopo che si saranno espresse le altre autorità europee, ma difficilmente potrà fermare operazioni che hanno ricevuto l’autorizzazione dei regolatori europei.
Le proposte di Meritocrazia Italia
I punti d’ombra, però, restano tanti, come sottolinea Meritocrazia Italia:
“Ci si augura che lo strumento del Golden Power, nella gestione del nuovo decreto, non sia stato svuotato di contenuto divenendo un rimedio inefficace per tutelare lo Stato Italiano dai più complessi attivi strategici europei, statunitensi e anglosassoni”.
Su questo, Meritocrazia Italia propone di:
- ripristinare l’autonomia decisionale dello Stato italiano in materia di Golden Power, garantendo che i poteri speciali possano essere esercitati in modo tempestivo ed efficace anche in presenza di pareri delle autorità europee, quando siano in gioco interessi strategici nazionali;
- chiarire il concetto di “sicurezza economica e finanziaria” con criteri oggettivi e misurabili, evitando formulazioni ambigue che possano essere facilmente aggirate;
- introdurre meccanismi di valutazione preventiva che consentano allo Stato di intervenire prima che le autorità europee completino i loro procedimenti, almeno in casi di particolare urgenza o rilevanza strategica;
- semplificare il testo normativo eliminando le eccessive precisazioni che generano incertezza interpretativa e applicativa.
Sulla Transizione 5.0, chiede di:
- garantire tempi certi e rapidi per l’operatività della piattaforma GSE e per l’erogazione dei benefici, evitando che la burocrazia vanifichi gli incentivi previsti;
- estendere immediatamente il perimetro “made in EU” ai Paesi del G7 per dare certezza alle imprese che intendono investire;
- potenziare i controlli sul rispetto dei vincoli per l’agrivoltaico, dotando i Comuni di risorse adeguate e prevedendo sanzioni effettivamente dissuasive;
- prevedere un monitoraggio pubblico periodico sull’effettivo utilizzo degli incentivi e sui risultati ottenuti in termini di risparmio energetico e sviluppo produttivo;
- semplificare ulteriormente le procedure amministrative, riducendo il numero di comunicazioni richieste alle imprese e digitalizzando completamente i processi;
- garantire stabilità normativa evitando continue modifiche ai criteri di accesso agli incentivi, che generano incertezza negli investimenti di lungo periodo.