L'intervento

Disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo: gli emendamenti di Meritocrazia Italia

Negli ultimi due anni gli episodi di antisemitismo sono aumentati esponenzialmente, in particolare online

Disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo: gli emendamenti di Meritocrazia Italia

Lo scorso 20 novembre 2025 è stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1722, che mira a introdurre nell’ordinamento disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo. Le novità portate sono sostanzialmente tre: la nozione giuridica di antisemitismo; la delega al Governo per l’emanazione di atti aventi forza di legge per garantire l’intervento di AGCom nella repressione dell’antisemitismo online; l’introduzione di misure di monitoraggio dei fenomeni di antisemitismo nelle Università e nelle scuole.

Per valutare l’utilità del provvedimento, non si può non tener conto del particolare contesto sociale. Negli ultimi due anni gli episodi di antisemitismo sono aumentati esponenzialmente. Quelli consumati online, in particolare, nel 2024 hanno costituito circa il 70% degli episodi totali (877).

Dal punto di vista tecnico, una delle criticità che potrebbero essere sollevate riguarda la possibile violazione del principio di eguaglianza (art. 3 cost.). La legge lascia fuori tutte le forme di discriminazione che possono trovare origine nella professione delle altre religioni o per motivi etnici.

Qualche dubbio anche con riguardo alla definizione di antisemitismo, che è la stessa fornita dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto (IHRA):

“l’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”.

La stessa IHRA, in sede di stesura della nozione appena menzionata, ha fornito un corposo elenco di esempi di atti antisemiti, così estendendo il perimetro della nozione sino a ricomprendere espressamente “manifestazioni” e “critiche” nei confronti dello Stato di Israele, o l’utilizzo di immagini, stereotipi o teorie del complotto relative agli ebrei. Da qui, il rischio che, nel voler apportare una tutela blindata contro l’antisemitismo, ne risulti leso il diritto costituzionalmente garantito del diritto di critica e quindi della libera manifestazione del pensiero (art. 21 cost.).

Sebbene negli ordinamenti degli Stati Membri dell’U.E. non vi siano (ad oggi) disposizioni di richiamo integrale alla nozione in esame, tale definizione è già stata utilizzata come paradigma politico-sociale per classificare l’antisemitismo, conducendo a risultati di dubbia legittimità costituzionale. Ad esempio, il Bundestag tedesco ha adottato (sulla scorta della definizione IHRA) risoluzioni parlamentari per escludere dai finanziamenti pubblici enti e progetti pro-Pal e ha limitato la libertà di associazione e manifestazione del pensiero in occasione delle proteste contro la guerra in Medioriente. Al di fuori dell’Unione europea, sia nel Regno Unito sia negli U.S.A. talune Università sono state colpite da forti censure per eventi pro-Pal.

Da ultimo si evidenzia che la definizione dell’IHRA è divisiva finanche per gli studiosi e gli intellettuali ebrei, secondo parte dei quali la nozione sarebbe generica e inidonea a reprimere l’antisemitismo, così rischiando seriamente di compromettere le libertà democratiche nel nostro Paese senza raggiungere le intenzioni del legislatore.

Insomma, come formulato, il testo del disegno di legge si espone a interpretazioni estensive illegittime, giustificate dall’eccessiva genericità. L’utilizzo di termini astratti quali “odio” ed “ebrei” permetterebbe di dilatare la funzione repressiva della legge sull’antisemitismo anche a mere espressioni di critica legittima, non fondate sull’appartenenza religiosa.

Meritocrazia Italia propone i seguenti emendamenti al disegno di legge:

  • l’art. 1 dovrebbe essere sostituito dal seguente: “Ai fini della presente legge per antisemitismo si intende qualsiasi forma di discriminazione perpetrata nei confronti di coloro che professano la religione ebraica. Le manifestazioni di antisemitismo possono essere verbali e fisiche, dirette verso gli ebrei, le loro proprietà, le istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”;
  • all’art. 2, comma 2, lett. b, n. 2, si aggiunge infine: “Fermo restando il termine di quarantotto ore, nel corso del procedimento e anche successivamente alla rimozione del contenuto, è garantito all’utente il diritto di replica”;
  • all’art. 2, comma 2, lett. b, n. 3, si aggiunge: “La comunicazione deve contenere almeno le informazioni seguenti: a) una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale della disabilitazione dell’accesso; b) i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata”;
  • all’art. 2, comma 2, lett. b, dopo il n. 5, si aggiunge: “6) Salvo che la manifestazione di antisemitismo non costituisca reato, il registro bimestrale non può contenere le informazioni personali dell’utente e le piattaforme online di servizi digitali devono astenersi da qualsivoglia forma di profilazione degli utenti inseriti nel registro”.