E’ uno dei passaggi del nuovo Codice della Strada fortemente voluto da Matteo Salvini ed entrato in vigore a dicembre 2024, che più hanno fatto discutere. E ora arriva una precisazione molto importante. La riforma del Codice della Strada del 2024 sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti non è incostituzionale, ma può essere applicata solo a precise condizioni.
A stabilirlo è la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026, che ha fornito un’interpretazione vincolante dell’articolo 187, ponendo un freno all’automatismo punitivo introdotto dal legislatore.
Secondo la Consulta, la nuova formulazione della norma è conforme alla Costituzione solo se interpretata in modo restrittivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, offensività e ragionevolezza: può essere punito esclusivamente chi si mette alla guida in condizioni tali da creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale.

La riforma del 2024 e il superamento dello “stato di alterazione”
Prima della riforma, l’articolo 187 del Codice della Strada puniva la guida “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Nel 2024 il legislatore ha eliminato il requisito dell’alterazione, ritenuto difficile da dimostrare nella prassi, sostituendolo con una formula più semplice e severa: è punibile chi guida “dopo aver assunto” droghe.
Nell’applicazione concreta, questa modifica aveva prodotto un effetto dirompente: alla positività al test corrispondeva il reato automatico, anche in assenza di qualsiasi incidenza sulle capacità di guida. È proprio su questo automatismo che si è aperta la frattura costituzionale.
@angelogrecoofficial La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, ha chiarito come va interpretato l’articolo 187 del Codice della strada sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La norma, modificata nel 2024, non richiede più la prova dello “stato di alterazione psico-fisica”, ma parla solo di guida “dopo aver assunto” droghe. Questo aveva sollevato un dubbio: si poteva punire anche chi aveva assunto sostanze giorni prima, senza alcun effetto sulla guida? Alcuni giudici avevano ritenuto la norma irragionevole e sproporzionata, perché rischiava di colpire condotte non pericolose e di creare disparità rispetto alla guida in stato di ebbrezza. La Corte però non ha dichiarato la norma incostituzionale, imponendo un’interpretazione restrittiva basata sui principi di proporzionalità e offensività. Secondo questa lettura, non basta aver assunto stupefacenti in passato per essere puniti. La sanzione è legittima solo se la guida avviene in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza stradale. Non serve più dimostrare che il conducente fosse effettivamente alterato, ma occorre accertare che nel suo organismo siano presenti quantità di sostanza che, secondo la scienza, siano idonee ad alterare le capacità di guida di una persona media. In pratica, la Corte fissa un equilibrio: non si punisce chi ha assunto droghe senza effetti sulla guida, ma chi si mette al volante con sostanze nel corpo in grado di compromettere la sicurezza. La responsabilità penale non dipende dal solo fatto di aver assunto droghe, ma dall’esistenza di un rischio concreto per la circolazione. La norma resta valida, ma va applicata solo ai comportamenti realmente pericolosi. #legge #187 #codicedellastrada #cortecostituzionale ♬ suono originale – Angelo Greco
I dubbi di legittimità sollevati dai giudici di merito
Tre giudici di merito hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando il rischio che la nuova norma consentisse di punire chiunque avesse assunto stupefacenti in un momento qualsiasi del passato, anche giorni, settimane o mesi prima della guida.
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Secondo i giudici rimettenti – sostenuti dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, intervenute come amici curiae – la disposizione avrebbe prodotto risultati:
- irragionevoli e sproporzionati;
- lesivi del principio di offensività, incriminando condotte inoffensive;
- incapaci di delimitare con precisione l’area del penalmente rilevante;
- fonte di disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
La decisione della Corte costituzionale: stop all’automatismo
La Corte non ha dichiarato illegittima la norma, ma ne ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata, chiarendo che:
- non è più necessario dimostrare l’effettiva alterazione psico-fisica del conducente,
- ma non basta neppure una semplice traccia biologica di sostanza stupefacente.
Perché il reato sussista, è necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e concentrazione, risultino scientificamente idonei, secondo le conoscenze attuali a determinare, in un assuntore medio, un’alterazione delle condizioni psico-fisiche E talI da compromettere le normali capacità di controllo del veicolo creando quindi un pericolo per la circolazione stradale.
In altre parole, non basta essere positivi: serve una pericolosità qualificata, fondata su criteri scientifici.
Un cambio di paradigma: dal dato biologico al rischio concreto
La sentenza segna un passaggio cruciale.
Il reato di guida dopo l’assunzione di droghe cessa di essere un fatto meramente biologico e torna a essere un comportamento offensivo, ancorato al rischio concreto per la sicurezza stradale.
È la fine dello slogan che aveva accompagnato la riforma del 2024 – “lucido o non lucido, ti ritiro la patente” – e l’inizio di un sistema che richiede accertamenti più rigorosi, non limitati al test rapido su strada.
Le sanzioni previste dall’articolo 187
Resta fermo l’impianto sanzionatorio, che è tra i più severi del Codice della Strada. In caso di condanna sono previste:
- multa da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto fino a un anno;
- sospensione della patente da uno a due anni;
- decurtazione di 10 punti;
- possibile confisca del veicolo.
In caso di recidiva entro tre anni, le conseguenze si aggravano sensibilmente:
- revoca immediata della patente;
- divieto di conseguirne una nuova per un periodo da tre a cinque anni.