La riforma del reato di violenza sessuale torna al centro del dibattito politico e giuridico italiano. La presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova riformulazione del disegno di legge che segna un cambio di paradigma: non più il principio del “consenso libero e attuale”, ma quello del “dissenso” come criterio per valutare la volontà della persona offesa.
Una scelta che ha riacceso lo scontro tra maggioranza e opposizioni, mettendo in discussione l’accordo bipartisan raggiunto pochi mesi prima alla Camera e sollevando interrogativi cruciali sulla tutela delle vittime e sull’interpretazione giuridica della volontà nei rapporti sessuali.

Il contesto politico: dall’accordo bipartisan allo stop al Senato
Il testo originario era stato approvato all’unanimità alla Camera nel novembre scorso, al termine di un confronto diretto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Al centro della riforma c’era un principio chiaro: il reato di violenza sessuale si configura quando l’atto è compiuto in assenza del consenso libero e attuale della persona offesa.
Quel testo, tuttavia, è stato successivamente bloccato al Senato, anche a seguito delle perplessità espresse da alcuni settori del centrodestra, in particolare dalla Lega. Da qui la decisione di rivedere il provvedimento, affidando a Giulia Bongiorno una nuova mediazione tra le forze politiche.
Il 22 gennaio 2026 è arrivata la nuova proposta, che sarà votata dalla Commissione Giustizia nelle prossime settimane.
Cosa cambia nella nuova riformulazione
La riformulazione presentata da Bongiorno modifica in modo significativo l’impianto concettuale della norma.
Il nuovo articolo 609 bis prevede:
“Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali, ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.
Scompare il riferimento esplicito al “consenso libero e attuale” e viene introdotto il criterio della “volontà contraria”, da valutare tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.
In particolare, il testo chiarisce che l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona:
- quando è commesso a sorpresa;
- quando avviene approfittando dell’impossibilità, nelle circostanze concrete, di esprimere il proprio dissenso;
- quando è realizzato mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Per questi ultimi casi più gravi, la pena resta compresa tra i sei e i dodici anni di reclusione.
È inoltre prevista una riduzione della pena fino a due terzi nei casi di minore gravità, valutati in base:
- alle modalità della condotta;
- alle circostanze del caso concreto;
- al danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa.
Il confronto con il testo originario
Il disegno di legge approvato alla Camera aveva un’impostazione diversa e più netta. Stabiliva che:
“Chiunque compie atti sessuali in assenza del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Il consenso veniva definito come:
- libero;
- attuale;
- revocabile in qualsiasi momento.
Il testo specificava inoltre che:
- la mancanza di opposizione o resistenza non può essere interpretata come consenso;
- il consenso non è valido se prestato in condizioni di inferiorità fisica o psichica;
- non è valido se ottenuto con violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno.
Questo impianto si ispirava ai modelli già adottati in altri Paesi europei, fondati sul principio del “solo sì è sì”.
Le posizioni di Giulia Bongiorno
Giulia Bongiorno difende la nuova impostazione come un punto di equilibrio tra tutela delle vittime e certezza del diritto.
“All’interno del testo – ha spiegato all’AGI – resta centrale la volontà della donna. Il nuovo testo include anche le condotte a sorpresa, come il cosiddetto freezing. Mi sembra un buon punto di equilibrio”.
Secondo la relatrice, il riferimento al dissenso consentirebbe di ricomprendere situazioni in cui la vittima, per shock o paralisi emotiva, non riesce a manifestare un rifiuto esplicito.
Le critiche delle opposizioni: “Un passo indietro”
Durissime le reazioni delle opposizioni, in particolare di Alleanza Verdi e Sinistra.
La senatrice Ilaria Cucchi ha definito la proposta “inaccettabile”:
“Per la Bongiorno e per la destra, chi subisce violenza ha l’onere di dimostrare perché non ha reagito o perché non ha detto un no abbastanza forte. Le leggi sulla violenza sessuale devono proteggere le vittime, non offrire nuovi alibi agli aggressori”.
Cucchi ha anche accusato il governo di aver tradito l’impegno politico iniziale:
“Quella sul consenso libero e attuale è una legge di civiltà che ribalta decenni di stereotipi. Giorgia Meloni su questa legge ci ha messo la faccia, e oggi l’ha persa”.
Anche Avs ha parlato di “stravolgimento dell’accordo bipartisan”:
“Senza un sì non c’è rapporto sessuale, ma un reato. Dal consenso si passa al dissenso: hanno vinto i veti della destra”.
Le implicazioni giuridiche: consenso o dissenso?
Il cuore del dibattito è giuridico prima ancora che politico.
Il principio del consenso sposta l’attenzione sulla presenza di una manifestazione positiva di volontà. Il principio del dissenso, invece, richiede di accertare se la persona abbia espresso – o potuto esprimere – una volontà contraria.
Secondo molti giuristi e associazioni femministe, questo cambio rischia di:
- riportare l’onere della prova sulle vittime;
- riaprire la strada a valutazioni soggettive sul comportamento della persona offesa;
- indebolire il messaggio culturale secondo cui il silenzio non è consenso.
Al contrario, i sostenitori della riformulazione ritengono che il riferimento al contesto consenta una valutazione più aderente alla complessità delle situazioni reali.
La scelta che il Parlamento compirà nelle prossime settimane non avrà solo effetti normativi, ma anche un forte valore simbolico e culturale nel modo in cui lo Stato italiano riconosce e protegge la libertà sessuale e la dignità delle donne.