Conto Termico 3.0, quali sono le novità per il 2026

Conto Termico 3.0, quali sono le novità per il 2026

Il Conto Termico 3.0 è ormai una realtà operativa con cui professionisti e amministrazioni devono fare i conti. Con il decreto del 7 agosto 2025, abbiamo assistito a un cambio di passo sostanziale nelle regole per l’efficienza energetica. Il GSE ha pubblicato i contratti tipo e le regole operative, chiudendo il cerchio proprio alla fine del 2025.

Il 9 gennaio 2026 sono arrivate le prime FAQ ufficiali riguardo agli incentivi Conto Termico 3.0, un pacchetto di risposte che prova a sciogliere i nodi su requisiti e calcoli. Per chi deve muoversi tra cantieri e pratiche, è il momento di capire come funzionano nello specifico. In attesa che il portale Portaltermico diventi pienamente attivo, analizziamo i punti fermi di questa riforma.

I pilastri del Conto Termico 3.0: edifici e impianti

Tutti gli interventi finalizzati per l’isolamento o per nuovi impianti richiedono che l’edificio risulti regolarmente accatastato. Un dettaglio che spesso crea confusione riguarda lo stato dell’impianto preesistente. Per accedere ai fondi, il vecchio sistema di riscaldamento deve essere presente e funzionante al 25 dicembre 2025.

Se l’edificio è privo di impianto o ne ha uno ormai dismesso e non operativo, non c’è possibilità di manovra. Una volta installato il nuovo sistema, ricordiamoci che la registrazione al catasto regionale degli impianti è un passaggio obbligatorio per chiudere la pratica correttamente.

Diagnosi energetica e APE: quando servono davvero

C’è molta incertezza su quali documenti allegare alla domanda: la diagnosi energetica non è sempre necessaria, ma diventa un obbligo per i lavori di isolamento o per gli edifici nZEB. Se invece parliamo di impianti con potenza superiore a 200 kWt, la diagnosi serve sempre. Per quanto riguarda le spese, le notizie sono buone per la Pubblica Amministrazione e il terzo settore, che possono recuperare il 100% dei costi di diagnosi e APE.

I privati e le cooperative sociali si fermano al 50%. Un errore da non commettere riguarda la firma: la diagnosi deve essere redatta da un EGE certificato o da una ESCO; serve il titolo specifico previsto dalle norme UNI CEI.

Fotovoltaico e incentivi al 100% nei piccoli Comuni

Una delle novità più interessanti riguarda i Comuni sotto i 15.000 abitanti. In questi territori, gli edifici comunali possono beneficiare della copertura totale delle spese, anche se l’immobile è usato da soggetti terzi per scopi sociali, come biblioteche o caserme. Restano però escluse le imprese. In caso di proprietà mista tra pubblico e privato, la PA riceve l’incentivo totale solo per la sua quota millesimale, un calcolo che va fatto con estrema attenzione.

Per il fotovoltaico con accumulo, la strada è tracciata in modo netto. L’installazione è incentivata solo se abbinata alla sostituzione di un vecchio impianto con pompe di calore elettriche. Abbiamo dei limiti precisi anche sulla potenza: l’energia prodotta non deve superare di oltre il 5% il fabbisogno dell’edificio.

Gestione dei costi e massimali per le imprese

Le imprese devono muoversi con una prudenza diversa, guardando ai massimali del Titolo V. Per la sostituzione degli impianti, l’aiuto base è del 45%, ma le medie e piccole realtà possono salire sensibilmente fino a percentuali molto generose. Se si punta all’efficienza profonda del Titolo II, la base del 25% può arrivare fino al 65% in caso di interventi combinati o se l’edificio si trova in zone assistite.

Il portale del GSE effettuerà controlli automatici sulla congruità dei costi. La trasparenza documentale è il requisito minimo: bollette, bonifici e ricevute devono essere intestati al soggetto responsabile. Solo seguendo questo percorso lineare si ha la certezza di incassare il contributo senza sorprese dell’ultimo minuto.