Lo scorso 8 dicembre il Consiglio dell’Unione Europea (nella formazione Giustizia e Affari Interni) ha reso noto il raggiungimento di un accordo volto all’avvio di un nuovo iter legislativo europeo in materia di immigrazione.
L’intesa raggiunta è finalizzata ad accelerare l’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, confluito nel Regolamento UE 2024/1348 del 14 maggio 2024, che ha come obiettivo la gestione a lungo termine dei flussi migratori. Le sue disposizioni entreranno in vigore solo a decorrere dal 12 giungo 2026.
Il Consiglio Giustizia e Affari Interni, nel dettaglio, ha concentrato i propri lavori su diverse tematiche rilevanti:
- potenziamento delle espulsioni e delle garanzie di rimpatrio: il GAI ha sancito la futura redazione di un nuovo Regolamento europeo in materia di rimpatri, che prevederà il potenziamento delle limitazioni alla libertà personale dei soggetti stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione. Nel dettaglio, le Autorità nazionali potranno procedere al sequestro del passaporto o dei documenti di identità, irrogare l’obbligo di rimanere a disposizione delle Amministrazioni e provvedere alla raccolta dei dati biometrici. Inoltre, nei confronti di tali stranieri gli Stati membri potranno adottare anche misure di coercizione indiretta, quali il rifiuto di prestazioni pubbliche o il pagamento di indennità, la revoca e il ritiro immediati dei permessi di soggiorno e l’introduzione di nuove fattispecie di reato. Infine, verranno potenziate le espulsioni nei confronti di soggetti ritenuti un rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale e il Regolamento getterà le basi giuridiche per l’ERO, il nuovo Ordine di Rimpatrio Europeo che, nel progetto normativo, diverrà un atto amministrativo unico e condiviso tra gli Stati membri e sostituirà i singoli provvedimenti espulsivi nazionali;
- creazione di “return hubs” (centri di rimpatrio) in Paesi extracomunitari: il Consiglio ha concordato sulla possibilità per i singoli Stati membri di stipulare convenzioni o accordi internazionali con Paesi extracomunitari al fine di istituire centri di rimpatrio al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Per quanto invece attiene al contenuto degli accordi con tali Stati, l’U.E. detterà norme ineludibili in ordine alle modalità di rimpatrio e di trasferimento verso il return hub, su cui lo Stato membro sarà tenuto a vigilare;
- introduzione di un Regolamento UE sui Paesi terzi sicuri, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 60 ss., Regolamento UE 2024/1348: si tratta della novità di maggior rilievo. Nello specifico, una volta che verranno individuati i Paesi terzi sicuri (mediante un’elencazione europea), i richiedenti asilo che avrebbero potuto chiedere in tali Stati la protezione internazionale vedranno rigettata la propria domanda formulata nell’U.E. per inammissibilità. Occorrerà, tuttavia, che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 1) Il richiedente protezione vanta un “collegamento” con il Paese terzo sicuro (come, ad esempio: familiari già titolari di protezione internazionale, familiari regolarmente soggiornanti, visti di ingresso e/o titoli di soggiorno in uno o più di tali Stati); 2) il richiedente protezione ha transitato in uno dei Paesi terzi sicuri prima di giungere nel territorio dell’Unione Europea; 3) vi è un accordo o convenzione con il Paese terzo sicuro che garantisce l’esame della domanda di protezione internazionale. Inoltre, è previsto che si potrà provvedere all’espulsione di tali cittadini stranieri anche in pendenza di giudizio;
- adozione dell’elenco unionale dei Paesi di origine sicuri: l’adozione dell’elenco unico europeo dei Paesi di origine sicuri si incardina nella necessità di velocizzare le procedure amministrative di protezione internazionale nei confronti dei richiedenti asilo che provengono da tali Nazioni, decretandone più facilmente il rigetto.
“Meritocrazia Italia accoglie favorevolmente il raggiungimento dell’intesa in trattazione, così come la progettualità a lungo termine che l’Unione europea intende adottare, pur evidenziando che il restringimento delle maglie del diritto dell’immigrazione non può pregiudicare i valori e i doveri nazionali e sovrannazionali connessi al diritto di asilo che, lo si ricorda, è inserito tra i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale”.
È vero, però, che c’è il rischio concreto che l’adozione delle etichette di “Paesi sicuri” degeneri in automatismi illeciti, lesivi degli obblighi costituzionali. Infatti, le misure varate dal GAI convergono nel limitare le facoltà e i diritti dei possibili rifugiati, senza operare una distinzione tra chi abbia chiesto protezione per ragioni obiettivamente valide e chi, invece, lo abbia fatto in modo strumentale. In aggiunta, il GAI non ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’1 agosto 2025, mediante la quale si è stabilito che i giudici nazionali possono legittimamente opporsi alla definizione di Paese di origine sicuro, quando questo non sia in grado di tutelare i diritti umani e fondamentali di ogni categoria di soggetti. Inoltre, il Consiglio europeo non ha proposto misure volte a prevenire il fenomeno dell’immigrazione irregolare, ma solo un potenziamento dei sistemi espulsivi, che, come è noto, oggi sono del tutto inadeguati. Infine, nell’accordo del GAI non vi è menzione di strumenti che mirino a valorizzare l’immigrazione regolare, divenuta ormai una risorsa irrinunciabile per molti Stati europei, tra i quali figura anche l’Italia”, scrive il movimento politico.
Meritocrazia Italia, in aggiunta alle proposte finora già condivise sul tema della gestione del fenomeno immigrativo, ritiene opportuno che l’Italia si faccia portavoce delle seguenti proposte migliorative dell’accordo siglato l’8 dicembre 2025 dal Consiglio dell’Unione Europea:
- aumento e semplificazione dei processi amministrativi di ingresso regolare per studio e lavoro;
- potenziamento e sviluppo dei percorsi di integrazione a lungo termine, con supporto all’integrazione sociale;
- introduzione di quote nazionali per rifugiati vulnerabili, attivabili da organismi di diritto internazionale e che permettano una equa distribuzione dei titolari di tale status tra tutti gli Stati membri;
- stipula e potenziamento degli accordi tra l’Unione Europea e i Paesi di principale emigrazione per contrastare il fenomeno del traffico di esseri umani e di immigrazione clandestina.