Sembrava che per quest’anno la questione fosse sepolta, e invece a sorpresa la Lega ripropone un suo vecchio cavallo di battaglia: il taglio del canone Rai.
La Lega torna alla carica sul canone Rai
Tra gli emendamenti riformulati della Lega — segnalato dal gruppo e a prima firma Bergesio — compare la richiesta di ripristinare la norma della Legge di Bilancio 2024 che riduceva il canone Rai da 90 a 70 euro. Tale misura – che aveva suscitato parecchie polemiche interne alla maggioranza e a portare Forza Italia a votare contro insieme alle opposizioni – era però stata abrogata dal decreto legislativo n. 174 del 5 novembre 2024.
Nel testo dell’emendamento del Carroccio si richiama l’art. 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, proponendo di sostituire le parole “per l’anno 2024” con “per l’anno 2026”.
L’obiettivo, dunque, è reintrodurre il taglio di 20 euro a partire dal prossimo anno. La copertura, pari a 430 milioni di euro, verrebbe garantita tramite una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il “no” di Forza Italia
A frenare immediatamente l’ipotesi di un nuovo taglio del canone è intervenuto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che a Eurovisioni ha dichiarato:
“Ritengo che l’ammontare del canone Rai vada mantenuto per garantire l’equilibrio del mercato. C’è un problema di distribuzione delle risorse pubblicitarie e la rete ne assorbe molte”.

“Qualche anno fa il canone fu ridotto e la Rai venne compensata con fondi del Tesoro, quindi dei cittadini: una partita di giro inutile. Il servizio pubblico deve avere risorse certe, come previsto dall’European Media Freedom Act. Per questo l’emendamento della Lega non è in linea con la direttiva”.
Anche Unirai contraria
Le ipotesi di una riduzione del canone Rai trovano contrario anche il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, dipartimento Figec Cisal, che ha replicato in una nota.
“Si rischia di compromettere la stabilità finanziaria dell’Azienda proprio mentre il servizio pubblico è chiamato a rispettare obblighi crescenti di legge”,
”Il Contratto di Servizio 2023-2028 e il Media Freedom Act richiedono pluralismo, produzione culturale, informazione di qualità e investimenti certi: impegni che non possono dipendere da tagli episodici. La copertura tramite fiscalità generale sarebbe comunque una soluzione provvisoria, esposta a variabilità politica e priva della stabilità necessaria alla programmazione industriale. Unirai chiede un confronto serio e non ideologico, orientato esclusivamente alla tutela della Rai e dei cittadini. Serve una riforma moderna e strutturale del canone, come abbiamo chiesto nel corso della nostra audizione al Senato, in tema di riforma Rai, lo scorso primo luglio, non interventi che indeboliscono il servizio pubblico”.
Unc favorevole
Si è espressa in maniera favorevole, invece, l’Unione nazionale consumatori, che per voce del presidente Massimiliano Dona ha sollecitato al voto dell’emendamento.
“Si alla proposta di abbassare il canone Rai da 90 a 70 euro. Il canone andrebbe addirittura eliminato, continuando a finanziare il servizio pubblico con gli stessi identici importi ma attraverso la fiscalità generale”.
“Non è vero che si tratterebbe solo di una partita di giro, perché oggi il canone lo pagano tutti, indipendentemente dal reddito, in barba all’art. 53 della Costituzione sul criterio della capacità contributiva, mentre se i soldi arrivassero dall’Irpef sarebbe almeno rispettato il criterio della progressività. Vista l’avversione pregiudiziale ed ideologica ad una patrimoniale espressa da molte forze politiche, vogliamo ricordare che anche il canone Rai è una patrimoniale”.
“Oggi anche i poveri assoluti pagano il canone Rai, salvo abbiano compiuto 75 anni e abbiano un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, una soglia vergognosamente bassa. Un’ingiustizia assurda! Non si capisce perché un povero debba essere discriminato solo perché più giovane. Si estenda almeno l’esenzione anche agli under 75”.
Canone Rai: le esenzioni
Sono esonerate dal pagamento del canone alcune categorie di cittadini:
- gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8mila euro
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
- coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
Ultrasettantacinquenni con reddito basso
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
In tutti questi casi, chiunque risulti intestatario di un contratto di energia elettrica residenziale deve presentare una richiesta ad hoc (qui trovate il modulo da scaricare e tutte le informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate).
È possibile inoltre richiedere il rimborso nel caso di addebito non dovuto nel corso degli anni passati.
Le richieste di esonero e di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo:Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino(in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Chi non possiede una tv
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
- tramite l’applicazione web
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).
Cliccate qui per il modulo da scaricare e per le istruzioni per compilarlo.
I diplomatici
Sono esentate dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali anche le seguenti categorie:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Cliccate qui per il modulo da scaricare e per le istruzioni per compilarlo.
Canone Rai: chi può non pagarlo in bolletta
C’è poi chi può chiedere di pagarlo fuori dalla bolletta: si tratta dei pensionati con reddito inferiore a 18.000 euro annui.
Come spiega l’Inps, le trattenute di pagamento avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda.