LE IDEE

Immunità parlamentare: le proposte di Meritocrazia Italia

La vicenda legata alla denuncia nei confronti della Premier e di altri esponenti del Governo ha rappresentato l’input per tornare a parlarne

Immunità parlamentare: le proposte di Meritocrazia Italia
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Dopo le tensioni per il caso Almasri, il braccio di ferro sui centri per migranti in Albania e la battaglia sulla separazione delle carriere, lo scontro istituzionale tra politica e magistratura vede aggiungersi un altro tassello a quello che sembra essere a tutti gli effetti un agone tutt’altro che sopito.

La vicenda legata alla denuncia nei confronti della Premier e di altri esponenti del Governo, atto dovuto, obbligato o forse no, ha rappresentato l’input per tornare a parlare di immunità parlamentare.

Insindacabilità e inviolabilità

Della cosa si occupava, prima del 1993, l’art. 68 cost., che, nella sua originaria formulazione, distingueva tra insindacabilità e inviolabilità.

La prima, a natura sostanziale, tutela i parlamentari quanto «alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni» ed elimina in radice l’antigiuridicità del fatto escludendo ipso iure il reato. La seconda, a natura processuale, impedisce specifiche attività dell’autorità giudiziaria in quanto presuppone un’autorizzazione della Camera di appartenenza.

La riforma del 1993 ha inciso sul regime dell’inviolabilità per tre aspetti decisivi: eliminando l’autorizzazione parlamentare per la sottoposizione a procedimento penale; eliminando l’autorizzazione per l’arresto o il mantenimento in detenzione in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna; introducendo l’autorizzazione per la sottoposizione dei parlamentari a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza.

Il cambiamento

La spinta al cambiamento venne dal ricorso abusante a tale garanzia da parte delle forze politiche per proteggere un parlamentare dall’azione penale ed in generale per l’ingiustificato ampliamento dei criteri in base ai quali l’autorizzazione veniva negata. Si registrava di frequente un’interpretazione estensiva del fumus persecutionis e il mero collegamento a una attività di natura politica anche non necessariamente rientrante all’esercizio delle funzioni parlamentari per sottrarre il singolo dalla scure dell’accertamento giudiziale del comportamento contestato.

L’autorizzazione a procedere era sempre più percepita dall’opinione pubblica come un privilegio di “casta” e a operare da detonatore fu vertiginoso aumento delle richieste di autorizzazione, il loro sistematico diniego e la fioritura di un nutrito contenzioso costituzionale, in merito al quale la Corte ha sviluppato il “nesso funzionale” tra condotte e funzioni parlamentari da intendersi come chiara identificabilità tra le prime e l’attività parlamentare anche se nei fatti realizzata in forme atipiche.

Nella dialettica tra favorevoli e contrari, non può non tenersi in debita considerazione il fatto che nell’ordinamento democratico i poteri dello Stato sono organizzati secondo un modello di pluralismo istituzionale, che ne garantisce la convivenza con i principi della reciproca separazione e del reciproco bilanciamento.

L’istituto dell’immunità, ora come allora, dovrebbe mirare a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull’esercizio del suo mandato rappresentativo ma non uti singuli, quanto in relazione alla funzionalità, all’integrità di composizione, all’autonomia decisionale delle assemblee.

La proposta di Meritocrazia Italia

Posto che la delicatezza del tema impone di attendere almeno la lettura della prima bozza per poter esprimere una valutazione puntuale, Meritocrazia Italia propone, in caso di reintroduzione di una forma di immunità, di:

  • prevedere una parallela causa di sospensione ad hoc del termine di prescrizione in corso di mandato;
  • disciplinare rigorosamente il potere autorizzatorio concependo un meccanismo di verifica sostanziale e procedimentale delle autorizzazioni (onere di motivazione espressa e puntuale entro un termine perentorio, previsione di quorum aggravati per l’adozione e controllo da parte della Corte Costituzionale, o altro organo ad hoc);
  • introdurre un onere di specificazione a inizio di ogni legislatura dei criteri per l’applicazione delle immunità che siano il più rigorosi possibile per evitare il rischio di arbitri o elusioni alle esigenze di giustizia.