Nei locali pubblici

Giallo controlli Green pass risolto: i gestori non devono, ma possono chiedere i documenti ai loro clienti

Ennesimo pasticcio comunicativo legato all'entrata in vigore del nuovo Decreto Covid dal 6 agosto 2021.

Giallo controlli Green pass risolto: i gestori non devono, ma possono chiedere i documenti ai loro clienti
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I gestori di bar e ristoranti non sono obbligati a chiedere i documenti ai clienti, durante i controlli per il Green pass, ma se vogliono sono titolati a farlo.

E' questa in soldoni la conclusione dopo giorni di "Green caos", com'è stato ridefinito il pasticcio comunicativo legato all'entrata in vigore del nuovo Decreto Covid dal 6 agosto 2021.


Tre giorni fra Green pass e "Green caos"

Lunedì a Torino la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva dichiarato che i gestori non devono chiedere i documenti, ma solo la Certificazione verde, e che per verificare la veridicità dell'abbinamento fra qrcode e identità ci sarebbero stati controlli a campione da parte delle Forze dell'ordine.

Ieri, martedì, s'è pronunciato il Garante della Privacy, che proprio la Regione Piemonte aveva interpellato sul tema, dicendo che baristi e ristoratori invece possono benissimo chiedere io documenti ai loro clienti.

Oggi, mercoledì, una circolare del Ministero della Salute mette salomonicamente una pietra tombale sulla diatriba.

Green Pass, cosa dice la Circolare del Viminale

La titolare dell'Interno, Luciana Lamorgese aveva creato non poca confusione, con un'affermazione in contrasto con lo stesso Decreto, che recita:

"L'intestatario della certificazione verde COVID-19 (...) all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità"

Ora la circolare del Ministero dell'Interno, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministro, torna a fare chiarezza.

"La verifica dell' identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed e rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione".

Se Green pass dubbio, scatta la verifica

Il controllo dei documenti quindi, seppur non obbligatorio, è sempre possibile e completamente legittimo da parte del titolare o dei suoi delegati.

E anzi è necessario quando l'incongruenza tra i dati del Green Pass e la persona che lo esibisce sono palesi.

Il cliente, in caso di richiesta, non può sottrarsi dall'esibire un proprio documento che permetta di verificare la corrispondenza dei dati:

"E' il caso di precisare - si legge - che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali".

Sanzione solo per il cliente, non per il gestore

In caso un controllo facesse scoprire un avventore (al chiuso, nel caso di bar e ristoranti) con certificazione non propria, nessuna sanzione per il proprietario del locale "laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente".

Resta invece la sanzione nel caso si trovasse un avventore privo di Green Pass dove invece dovrebbe esserne provvisto.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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