Canone Rai: chi può non pagare. I moduli per l'esenzione da scaricare
Ci sono alcune categorie di persone che hanno diritto all'esenzione (e anche chi può non pagarlo in bolletta)
Il canone Rai 2025 torna da 90 euro. Nonostante gli annunci e le promesse, alla fine il Governo è tornato sui suoi passi e ha ripristinato la "vecchia" cifra, annullando lo sconto da 20 euro che nel 2024 ci ha permesso di pagare qualcosina di meno. Ma non per tutti. C'è anche la possibilità di essere esonerati dal pagamento, ma servono alcuni requisiti. Ma bisogna fare in fretta. Ecco allora chi può chiedere l'esenzione entro il 31 gennaio 2025.
Come non pagare il canone Rai 2025
Inutile negarlo, il canone Rai è una delle tasse più odiate (se non la più odiata) dagli italiani. Lo dimostra il fatto che per "convincere" molti a pagarlo il Governo Renzi nel 2016 lo abbia inserito nella bolletta dell'energia elettrica, di fatto obbligando anche chi lo aveva sempre evaso a pagare. Un'operazione che ha permesso di recuperare parecchi soldi, ma che nel tempo è stata contestata dall'Europa, che aveva imposto lo scorporo. Il Governo Meloni, però, ha deciso di proseguire ancora su questa strada, concedendo una proroga.
E con il prossimo anno scatta pure l'aumento da 70 a 90 euro.
Ma c'è anche un modo per non pagarlo, anche se bisogna soddisfare alcuni requisiti.
Chi è esonerato dal pagamento del canone Rai 2025
Sono esonerate dal pagamento del canone alcune categorie di cittadini:
- gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8mila euro
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
- coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
Ultrasettantacinquenni con reddito basso
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
In tutti questi casi, chiunque risulti intestatario di un contratto di energia elettrica residenziale deve presentare una richiesta ad hoc (qui trovate il modulo da scaricare e tutte le informazioni da parte dell'Agenzia delle entrate).
È possibile inoltre richiedere il rimborso nel caso di addebito non dovuto nel corso degli anni passati.
Le richieste di esonero e di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all'indirizzo:Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino(in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Chi non possiede una tv
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
- tramite l’applicazione web
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).
Cliccate qui per il modulo da scaricare e per le istruzioni per compilarlo.
I diplomatici
Sono esentate dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali anche le seguenti categorie:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Cliccate qui per il modulo da scaricare e per le istruzioni per compilarlo.
Canone Rai: chi può non pagarlo in bolletta
C'è poi chi può chiedere di pagarlo fuori dalla bolletta: si tratta dei pensionati con reddito inferiore a 18.000 euro annui.
Come spiega l'Inps, le trattenute di pagamento avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda.