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Bollette luce e gas, nel 2025 cambia tutto sui contratti: le novità con il nuovo anno

Le novità previste da Arera: non basteranno più i contratti telefonici, e per il porta a porta il diritto di recesso sale a un mese

Bollette luce e gas, nel 2025 cambia tutto sui contratti: le novità con il nuovo anno
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Importanti novità sui contratti per la fornitura di luce e gas, con l'obiettivo di tutelare maggiormente gli utenti. A partire dall'1 gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove regole volute da Arera. Vediamo di cosa si tratta.

Bollette luce e gas, stop ai contratti al telefono

La novità principale riguarda i contratti stipulati al telefono. Troppe volte si sente di utenti che stipulano a loro insaputa accordi con operatori telefonici; proprio nella direzione della tutela dei consumatori va letta la nuova normativa.

L’Arera ha stabilito che, dall'a gennaio 2025 non sarà più possibile concludere un contratto esclusivamente con una telefonata.

Ogni offerta dovrà infatti essere accompagnata da un documento scritto, che potrà essere inviato per posta, via e-mail o attraverso un'applicazione. L'importante è che il cliente sia adeguatamente informato e possa accedere facilmente alla modulistica.

I contratti porta a porta

Un altro fenomeno spesso oggetto di lamentele (e a volte di vere e proprie truffe) è quello dei contratti stipulati con venditori porta a porta. In questo caso il documento scritto c'è per forza, ma per tutelare gli utenti sarà raddoppiato il tempo in cui si potrà usufruire del diritto di recesso, che passerà da 14 a 30 giorni. 

Le condizioni contrattuali

Cambiano in maniera significativa anche le condizioni contrattuali. I fornitori non potranno modificare condizioni economiche e termini di fornitura senza dare un adeguato preavviso ai clienti. Servirà infatti un preavviso minimo di tre mesi.

Questo a meno che la modica non comporti una riduzione dei costi per l'utente, che dovrà comunque essere avvisato almeno un mese prima. 

Inoltre, le notizie sulle modifiche dovranno essere separate e chiaramente identificabili rispetto ad ogni altra comunicazione. E nel caso in cui il cliente contesti di non aver ricevuto una comunicazione, sarà il fornitore a dover dimostrare che la comunicazione è stata inviata e correttamente ricevuta.

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