Cassazione dixit

Non serve l'alcol test, per provare l'ubriachezza bastano l'alito e la testimonianza dei poliziotti

Nel caso specifico l'esame era stato invalidato perché gli agenti non avevano avvisato l'automobilista della possibilità di avvalersi di un legale, ma la condanna è stata comunque confermata

Non serve l'alcol test, per provare l'ubriachezza bastano l'alito e la testimonianza dei poliziotti
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Per provare l'ubriachezza al volante - con le relative sanzioni - non è necessario l'alcol test, ma bastano l'alito che sa di alcol e la testimonianza degli agenti. Così almeno dice la Cassazione sul caso di un automobilista di Brescia. Una sentenza che potrebbe avere anche ripercussioni su casi futuri, anche se solo in determinate situazioni.

(foto di copertina repertorio)

Ubriaco al volante, non serve l'alcol test per stabilirlo

Il caso specifico - ricostruito da Il Messaggero - risale allo scorso quando la Corte d'Appello di Brescia aveva parzialmente modificato la sentenza di condanna di un uomo fermato in stato d'ebbrezza. In quell'occasione, infatti, gli agenti - intervenuti su un incidente stradale causato proprio dal guidatore ubriaco - non avevano avvisato l'automobilista della possibilità avvalersi dell’assistenza di un legale. Un passaggio che dal punto di vista procedurale rende nullo l’esame.

E così il guidatore aveva fatto ricorso, ottenendo in un primo momento soltanto la non menzione nel casellario giudiziale. Erano invece state confermate la condanna a sei mesi di arresto, l'ammenda da 1.500 euro e la revoca della patente.

Ma lui si era opposto, sostenendo dunque che - invalidato l'esame - il Tribunale avrebbe dato per certo il suo stato di ebbrezza sulla base delle sole testimonianze degli agenti.

"In assenza di dati tecnici obiettivi, non sarebbe possibile stabilire in termini certi il livello di alcol effettivamente presente nel suo sangue al momento dei fatti, non potendosi evincere elementi sintomatici tali da ritenere superata la suddetta soglia dai soli elementi riferiti dai testi circa la presenza di uno stato confusionale, di avvenuti urti della sua autovettura con il cordolo del marciapiede e della mancata risposta alle sollecitazioni degli agenti", recitava il ricorso.

Cosa ha deciso la Cassazione

Si è dunque arrivati in Cassazione, che ha dato nuovamente torto all'automobilista.

"Con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (la guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione".

"Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50".

"Per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dall’assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria".

Se la sentenza farà - come si dice in questi casi - giurisprudenza è presto per dirlo. Però il precedente c'è, anche se il caso effettivamente era molto specifico.

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